12 Marzo 2024 Alessandro Vercellotti
La proprietà intellettuale è l’insieme dei principi giuridici che tutelano le opere creative materiali e immateriali, in quanto opere d’ingegno.
In alcune legislazioni come la nostra c’è differenza di disciplina tra proprietà industriale e proprietà intellettuale.
In questo caso volgiamo considerare la proprietà intellettuale in senso ampio, comprendendo ciò che la nostra legislazione tutela attraverso il codice di proprietà industriale.
Il Metaverso è il luogo virtuale in cui possono essere trasferite opere d’ingegno sotto forma di NFT.
Le domande che ci poniamo sono:
- In merito al diritto d’autore, quali sono i diritti e gli obblighi dell’acquirente di NFT, soprattutto se si parla di opera d’arte reale che viene tokenizzata?
- In merito al marchio, i diritti sui marchi esistenti delle aziende si estendono anche al mondo virtuale? La problematica si pone specialmente se tali aziende non stanno ancora operando nel Metaverso.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
Metaverso e mondo reale: quali diritti si trasferiscono?
Non vi è alcuna restrizione legale al trasferimento di NFT. Ma non si deve presumere che i diritti conferiti con l’acquisto includano tutti i diritti di proprietà intellettuale.
Attualmente non c’è una regolamentazione specifica sulla creazione, il trasferimento o l’uso di NFT.
Sebbene i mercati consentano l’acquisto di NFT, ci sono importanti domande sullo status legale di ciò che viene esattamente trasmesso, e quali diritti siano associati al trasferimento non fungible token.
Il problema non riguarda solo le opere d’arte che vengono tokenizzate, quindi la tutela del diritto d’autore, ma riguarda anche la tutela del marchio che non è stato registrato nelle classi relative alle opere e ai servizi digitali.
Per questo è opportuno partire da vicende reali, per cercare di capire in che direzione stiamo andando.
Corso Tutela Proprietà Intellettuale
19 lezioni teoriche e pratiche sul Copyright
Con questo corso potrai imparare, tra l’altro:
- Tutti gli aspetti fondamentali del diritto d’autore
- Alternative di tutela del copyright come il copyleft
- Gestione delle licenze creative commons
- Come tutelarsi in caso di violazione dei propri diritti
- Casi particolari come meme e satira
- Nft e opere innovative digitali
Il nostro corso esclusivo su tutto quello che ti serve sapere per proteggere le tue opere creative, agire in caso di violazione dei tuoi diritti e tutelarti in caso di richieste ingiuste da parte di terzi.
Gli NFT violano il diritto d’autore? Case study
In base alle legislazioni vigenti quando si acquista un’opera d’arte e non una copia della stessa se ne acquisisce la proprietà e si acquistano di conseguenza tutti i diritti di copyright su quell’opera.
Inoltre il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico di un’opera deve essere provato per scritto.
Questo vale anche per l’arte che nasce in formato digitale.
Per concedere il diritto di sfruttamento economico dell’opera è necessario un apposito atto, che può essere o meno incluso nel contratto che trasferisce la proprietà dell’opera (nel caso degli NFT lo smart contract). Questa concessione può essere data solo dai chi è titolare del diritto d’autore sull’opera.
In questo contesto è bene ricordare anche che gli NFT non sono la cosa in sé, che si tratti di un’opera d’arte o di musica, di un oggetto da collezione o di qualche altra risorsa digitale. Quindi ciò che si trasferisce con l’NFT, non si ripercuote sull’opera d’arte certificata dal token.
Ascolta il podcast
Diritto di bruciare l’opera d’arte
Tempo fa è stato messo all’asta, sull’e-commerce marketplace di NFT OpenSea, l’NFT di un disegno di Jean-Michel Basquiat con la possibilità di decostruire l’opera originale.
Nel comunicato si specificava che insieme all’NFT venivano ceduti anche i diritti d’autore sull’opera.
Il venditore dell’NFT, aveva diritto a cedere il copyright?
Che l’opera d’arte fisica posseduta dal venditore fosse originale era certo e certificato, quindi il venditore era il proprietario dell’opera d’arte originale.
Tuttavia l’Archivio Basquiat ha annullato l’asta e di conseguenza la vendita dell’opera in formato NFT scongiurando azioni sull’opera fisica. La base giuridica dell’annullamento è l’affermazione che Basquiat possiede il copyright dell’opera e che pertanto nessuna licenza o diritto è stato ceduto al venditore.
Da questo si deduce che se la tokenizzazione non è effettuata da parte dell’artista stesso, per quanto la tecnologia blockchain garantisca autenticità e proprietà dell’opera, non risolve però il problema di garantire che il soggetto che trasforma l’opera in NFT è anche titolare del diritto d’autore.
Se il diritto di copyright non sussiste all’origine, il fatto di trasferirlo nell’NFT, non è di per sé sufficiente a costituirlo.
Tondo Doni, commercio NFT bloccato
Il Museo degli Uffizi di Firenze ha provato a vendere l’opera Tondo Doni in versione NFT ma ha subito uno stop dal ministero.
Come abbiamo visto nell’articolo guida agli NFT, il Museo degli Uffizi è stato uno dei primi a testare le potenzialità degli NFT, certificando l’autenticità dell’opera digitale corrispondente alla riproduzione del Tondo Doni. L’NFT è stato venduto poi una prima volta ad un valore di 240mila euro.
Ma cosa viene realmente venduto?
La creazione dell’NFT del Tondo Doni è solo una porzione di tutta la procedura che è stata effettuata dal museo con l’azienda partner Cinello.
L’azienda Cinello ha lavorato in questo modo:
- Ha creato una copia in formato digitale dell’opera;
- protegge l’opera con una tecnologia che ne impedisce la riproduzione, garantendone in tal modo l’unicità;
- produce una “cornice” digitale hardware come supporto dell’opera;
- il museo degli Uffizi certifica l’autenticità della riproduzione;
- certifica il passaggio di proprietà con l’NFT e consegna tutto il materiale al nuovo proprietario.
L’azienda Cinello ha quindi venduto una riproduzione dell’opera su supporto digitale.
Dopo questa vendita la reazione del Ministero della cultura non si è fatta attendere: ha vietato di stipulare contratti con Cinello per la digitalizzazione di opere museali, che costituiscono patrimonio di appartenenza pubblica.
Ciò che viene contestato, oltre al mancato passaggio attraverso una procedura pubblica che ha comportato la lievitazione delle spese – il processo di digitalizzazione è costato agli Uffizi 100mila Euro, di cui sono rientrati 70mila grazie alla vendita -, è il pericolo della cessione dei diritti di proprietà intellettuale sul bene.
Per quanto riguarda ciò che è legittimato a fare il museo, ricordiamo che, in base al Codice dei Beni Culturali, prevede che l’ente che gestisce le opere d’arte può consentire la riproduzione per fini commerciali delle opere dietro corrispettivo. A tal proposito il Ministero ha annunciato che sta approntando delle linee guida in merito agi NFT e alle riproduzioni digitali. La querelle è molto attuale ed interessante.
Guida gratuita sul Copyright
26 pagine formative gratuite sul diritto d’autore
SFOGLIA L’ANTEPRIMA
Una Guida esclusiva di 26 pagine per acquisire le basi sul diritto d’autore e tutelare al meglio le tue opere creative.
Lo strumento gratuito migliore per affacciarsi al mondo del copyright!
Gli NFT violano la validità del marchio? Case study
I brand che sono tutelati nel mondo reale godono di tale tutela anche nel Metaverso?
L’NFT della Borsa Birkin
C’è chi paragona l’acquisto di una borsa Birkin di Hermès a un investimento in oro. Questo perché il costo è alto, e il suo valore è destinato ad alzarsi.
La casa dello stilista, a differenza di molte altre case di moda, non è ancora stata conquistata dall’hype del Metaverso.
Ma le sue mitiche borse, paragonabili a vere e proprie opere d’arte, invece sì: lo scorso dicembre si è infatti aperta la più importante controversia in materia di diritto di proprietà industriale nell’epoca della blockchain.
Un famoso designer di Los Angeles, Mason Rothschild, ha creato opere d’arte NFT ispirandosi all’iconica borsa: pezzi unici di borse in eco-pelliccia vendute nei marketplace dedicati alla crypto art.
Hermès non è rimasto a guardare e ha iniziato la controversia accusando l’artista di contraffazione e uso non autorizzato del marchio.
L’artista ha risposto rivendicando il suo diritto di fare arte con le Metabirkins, in base al Primo Emendamento della Costituzione americana, in base a cui la protezione del marchio cede di fronte all’espressione artistica. Ma intanto l’artista dalla vendita di una sola borsa MetaBirkin ha ricavato oltre 40mila Euro, e le borse che ha “prodotto” sono circa 100.

Il punto è se un NFT può essere considerato una copia o riproduzione dell’opera originale. Se la risposta è sì, allora per la sua produzione è necessaria l’autorizzazione del detentore dei diritti di proprietà intelllettuale, in questo caso Hermès.
Ma davvero un NFT, intangibile e non reale, può essere una copia di un’opera materiale? Oppure è una vera e propria creazione artistica?
Ecco l’esito della controversia che stabilisce alcuni punti fondamentali:
- il Giudice ha definito la prevalenza dell’elemento artistico-creativo dando ragione all’artista.
- Relativamente invece al fatto di trarre in confusione i consumatori, il giudice ha dato ragione ad Hermés poiché l’artista ha utilizzato una strategia di marketing, creando canali di social media denominati MetaBirkins, e pubblicizzando le MetaBirkins come “non la Birkin di tua madre”.
La Corte ha quindi stabilito che poiché la denuncia emendata contiene sufficienti accuse di ingannevolezza esplicita, sia in funzione del rischio di confusione, sia secondo la teoria di Rothschild dell’analisi dell’ingannevolezza esplicita, l’istanza vada rigettata e vada accolta la denuncia di violazione del marchio.
Possibili scenari per il marchio registrato
Non è detto che il titolare del marchio scelga sempre di contestare l’uso illecito del segno distintivo. La decisione dipende anche da una scelta di marketing. Ricordiamo che gli NFT stanno spopolando nelle nuove generazioni, quelle con cui i brand tradizionali hanno maggior difficoltà a raggiungere con la comunicazione. Quindi ci sarà chi sceglierà di accettare l’uso non autorizzato del marchio in cambio di notorietà.
Conclusione: diritto di proprietà e diritto di proprietà intellettuale
Come sappiamo le legislazioni prevedono che nel caso della cessione del diritto di sfruttamento economico dell’NFT questo si può attuare se:
- l’opera è nativa digitale,
- l’artista che crea l’NFT, attraverso lo smart contract, preveda il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico dell’opera stessa.
Per quanto riguarda il marchio, ad oggi l’unico riferimento è la recente pronuncia sul caso Birkin, ma molte cause sono in corso.
La conclusione che possiamo trarre è che la creazione di un NFT non genera di per sé il diritto d’autore.
Alessandro Vercellotti
Avvocato del Digitale, founder partner dello studio Legal for Digital, eletto studio dell'anno dal Sole 24 Ore e Corriere della Sera, speaker nei maggiori eventi del digitale d’Italia, eletto Digital Leader Forbes, formatore aziendale, docente, autore per Flaccovio Editore, co-founder del Social Warning Movimento Etico per l’educazione digitale.
Altri articoli in nft che potrebbero interessarti
Visualizza tutti gli articoli⚖️ NFT illeciti
9 Luglio 2022Cosa s’intende per NFT illeciti o NFT contraffatti? Sappiamo che grazie alla tecnologia blockchain gli NFT garantiscono la proprietà, l’autenticità…
Leggi altro⚖️ La tutela della privacy nel metaverso avverrà con una normativa ad hoc
20 Dicembre 2022Forse non lo sai, ma tutte le volte che varchi la soglia di questo incredibile spazio, il Metaverso, dove ogni cosa sembra possibile esponi i tuoi dati personali a un trattamento che potrebbe non essere GDPR compliant.
Leggi altro⚖️ Che cos’è la blockchain in parole semplici
8 Giugno 2022Sentiamo tanto parlare di blockchain negli ultimi tempi, soprattutto legata agli NFT. Tuttavia le tecnologie blockchain esistono da oltre 15…
Leggi altro