Quando acquistiamo online, concludiamo con il venditore un contratto di e-commerce.
Il contratto e-commerce è un contratto a distanza, sia che si parli di e-commerce diretto, dove tutte le operazioni sono concluse on-line, sia che si parli di e-commerce indiretto in cui la conclusione del contratto è off-line.
Il contratto a distanza per essere valido deve avere determinate caratteristiche che cambiano a seconda se siamo nell’ambito del rapporto b2b o b2c.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
Contratto e-commerce: caratteristiche
Non c’è trattativa tra le parti
La prima caratteristica del contratto commercio elettronico è che non c’è trattativa tra le parti, ma è il venditore che impone le condizioni di vendita unilateralmente.
Questo tipo di contratto è comunque bilaterale: il venditore fa un’offerta al pubblico, e il potenziale acquirente manifesta l’accettazione cliccando su un tasto virtuale dopo avere compilato i dati di pagamento.
Applicazione della disciplina legislativa specifica
Come abbiamo visto nella mini-guida dedicata alla normativa e-commerce la direttiva europea relativa al commercio elettronico si applica solo nelle tipologie di vendita online B2B e B2C.
La direttiva è completata dalle disposizioni del Codice Civile. In particolare per quanto riguarda la disciplina della conclusione del contratto:
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Libertà contrattuale limitata nel b2c
La libertà delle parti nei contratti e-commerce B2C è molto limitata dalle direttive legislative.
Questo perché il consumatore è la parte contrattuale in svantaggio, visto che non può vedere la merce prima dell’acquisto. Quindi a differenza del rapporto B2B, qui si applica anche il Codice del Consumo, per cui:
- Il venditore è obbligato ad inserire nelle clausole contrattuali il diritto di recesso di 14 giorni a favore dell’acquirente e le modalità per effettuarlo. Se intende far pagare all’acquirente le spese del recesso, deve specificarlo. Il venditore indicherà le modalità attraverso cui il compratore è tenuto a comunicare l’intenzione di recedere dal contratto (e-mail, link all’apposito modulo sul sito web). La comunicazione da parte del compratore è obbligatoria, a meno che non sia lo stesso venditore ad escluderla.
- Nullità delle clausole vessatorie che riguardano:
- esclusione o limitazione delle responsabilità del venditore nel caso di morte o di danno al consumatore per fatto o omissione del professionista;
- esclusione della garanzia per vizi della cosa;
- adesione al contratto estesa a clausole che il compratore non ha potuto vedere all’atto di conclusione del contratto.
Queste clausole sono nulle anche se sono frutto di trattativa tra le parti. Per le altre clausole vessatorie per la cui validità è necessaria la doppia firma, nel contratto e commerce si seguono le regole che abbiamo visto nella mini-guida del contratto digitale.
- Nei contratti online di massa, il venditore ha l’obbligo di mandare la ricevuta al cliente non appena quest’ultimo ha acquistato. La ricevuta deve contenere
- il riepilogo delle caratteristiche del prodotto acquistato;
- il prezzo totale e scorporato in prezzo netto, tasse e spese di spedizione;
- garanzia sul prodotti (ed eventuale garanzia extra);
- modalità e tempi di consegna (che deve avvenire entro 30 giorni dall’acquisto, altrimenti l’acquirente ha diritto all’annullamento del contratto).
- Garanzia: nella vendita di beni di consumo il venditore è obbligato a consegnare il prodotto conforme a quello descritto nel contratto di vendita. Il venditore è responsabile dei difetti di conformità all’uso fino a 2 anni dalla consegna dell’oggetto. In caso di difformità il consumatore può richiedere la sostituzione del prodotto o la sua riparazione, se non è eccessivamente oneroso. Oppure può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Per far valere la garanzia il compratore deve denunciare la difformità del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta del difetto.
Nei contratti e commerce b2b tutte queste limitazioni non ci sono, anzi vige il principio di libertà contrattuale nella sua massima espressione (entro i limiti previsti dal Codice Civile ovviamente).
La conclusione del contratto per e-commerce
In base alla normativa nazionale, il venditore può revocare la proposta contrattuale fino all’accettazione della controparte. Nel caso dell’e-commerce la proposta è l’insieme delle condizioni contrattuali e il prezzo dell’oggetto a cui si fa riferimento.
Nel contratto e commerce finché l’utente non paga il prezzo il prodotto può essere ritirato o modificato all’interno del negozio on-line. L’aggiunta al carrello infatti non pone nessun vincolo a carico delle parti.
Ci sono varie modalità nel contratto online per giungere alla perfezione del contratto:
- Nel commercio elettronico indiretto, si può considerare che la proposta e l’accettazione siano giunti reciprocamente alle parti, quando vengono inviati agli indirizzi e-mail che venditore e compratore si sono scambiati. Dopo di ché il contratto viene concluso off-line.
- Nel commercio elettronico diretto, quindi dove tutte le procedure sono fatte via web senza scambio di comunicazione, si può dire che l’acquirente ha accettato la proposta del venditore, quindi il contratto è concluso, in via alternativa attraverso:
- click su un bottone (point and click);
- inizio di esecuzione attraverso l’inserimento dei dati di pagamento;
- ricezione da parte dell’acquirente della conferma dell’ordine da parte del venditore, laddove è obbligatoria.
Tutte queste modalità di conclusione del contratto sono considerate giuridicamente “deboli” rispetto alla sottoscrizione del contratto, che invece è giuridicamente “forte”.
Luogo di conclusione del contratto e-commerce
Anche in questo caso se siamo nell’ambito del rapporto b2c, interviene il Codice del Consumo, per cui il luogo di conclusione del contratto e commerce è la residenza del consumatore.
Invece nel rapporto b2b vige il principio della libera determinazione delle parti. Se le parti non si pronunciano vige il principio di “prossimità”.
Contratto e-commerce: le informazioni
In base alla normativa sul commercio elettronico, i contratti per e-commerce devono contenere alcune informazioni, che possono essere divise in 3 categorie:
Obblighi di informazione generale
Quest’obbligo sussiste a prescindere dal fatto che l’acquirente sia un consumatore, una società o un libero professionista.
Le informazioni che rientrano in questa categoria devono essere chiare, facilmente accessibili e aggiornate.
Riguardano:
- Le informazioni di contatto del venditore, che non devono essere generiche ma devono permettere un accesso diretto e immediato con il venditore stesso;
- Denominazione sociale dell’imprenditore, indirizzo della sede e P.IVA.
Informazioni sulle comunicazioni promozionali
Come già spiegato l’utente deve essere in grado di capire quando è di fronte ad una comunicazione commerciale. Quindi deve essere chiaro fin dal primo invio lo scopo promozionale della comunicazione e il soggetto per conto del quale viene fatta.
Informazioni per la conclusione del contratto e commerce
Il riferimento va a tutte quelle informazioni sulle procedure tecniche da seguire per concludere il contratto, quindi dati da inserire, modalità di pagamento, come correggere eventuali errori prima di effettuare il pagamento imposte solo nell’ambito b2c.
Contratto e-commerce conclusioni
È evidente che un e-commerce non può essere improvvisato: ci sono molte regole da considerare.
A livello di contenuti, ma anche a livello di forma il negozio on-line deve avere determinati requisiti anche nella sfera contrattuale.
L’applicazione della legge non è in questo caso un adempimento che puoi rinviare in un secondo momento.
Per avere un e-commerce a norma di legge devi affidarti ad un legale specializzato in diritto del web come lo studio Legal for Digital. Chiedici una consulenza!