La professione di videomaker oggi è molto ricercata grazie alla digitalizzazione e al boom dei video come formato estremamente performante a livello di engagement.
Quando si parla di contratto videomaker le variabili che possono incidere sono moltissime:
dal contesto in cui si ambienta il video – una cosa è un video per il matrimonio e un altro è un video promozionale – fino al ruolo che svolge il professionista – solo realizzazione del video o anche consulenza – oppure montaggio di un video dal materiale fornito dal cliente?
Tutte queste variabili incidono sulle clausole contrattuali.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
Contratto videomaker: che tipo di contratto è?
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Il contratto per realizzazione video è un contratto a prestazione d’opera, ed ha caratteristiche molto simili al contratto per servizio fotografico che abbiamo già visto.
Il videomaker infatti è un freelance ed instaura con il cliente un rapporto di collaborazione.
Le caratteristiche del contratto sono:
- non c’è vincolo di subordinazione fra professionista e committente
- è a titolo oneroso, quindi il professionista presta un servizio ed il committente paga un corrispettivo
- si perfeziona con la firma delle parti
- ha una data di inizio e una data di fine, che è quella in cui il video viene consegnato.
Contratto videomaker: cosa non può mancare
Il contratto ha lo scopo di definire tutto ciò che è oggetto della collaborazione.
Ci sono clausole che hanno un ruolo formale, ma sono necessarie per la validità giuridica dell’accordo, e altre su cui è bene dedicare molta attenzione per evitare equivoci con il cliente in merito al lavoro da svolgere.
Molti aspetti che vengono riportati nel contratto sono già stati oggetto di trattativa in fase di preventivo. Quindi si dà per scontato che una volta che vengono riportati sull’accordo definitivo, siano già stati definiti. Il contratto non dovrebbe essere oggetto di richiesta di modifiche radicali dell’accordo.
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Clausole necessarie per la validità giuridica del contratto per videomaker
- Definizione delle parti contrattuali, con specificazione dell’anagrafica
- Obbligazioni delle parti contrattuali:
- videomaker: esecuzione delle riprese e montaggio. Definizione più dettagliata possibile in merito a luogo in cui si svolgono le riprese, le attività di editing, l’utilizzo o meno di un audio messo a disposizione del professionista
- committente: pagamento della prestazione. La clausola deve prevedere:
- entità del pagamento
- le modalità di pagamento. Sarebbe meglio dividere le voci in funzione delle attività svolte;
- i termini entro cui effettuare il saldo
- Data di consegna del lavoro e fine del rapporto di collaborazione
- Gestione dei diritti di copyright: il videomaker rimane il titolare del diritto d’autore. Le parti si devono accordare su ciò che verrà ceduto al committente:
- il copyright, quindi la cessione del diritto di sfruttamento economico senza alcuna limitazione. Il professionista rimarrà il titolare del solo diritto d’autore. Per cui il committente non potrà comunque appropriarsi della paternità dell’opera e non potrà apporvi modifiche.
- licenze d’uso: e qui l’oggetto può variare in base alle limitazioni sulla diffusione che vuole inserire il videomaker
- Promozione: il professionista può aver interesse ad utilizzare il video per promuovere la propria attività. Deve essere inserita una clausola che esplicita le modalità con cui potrà divulgare il video.
- Eventuali esenzioni di responsabilità del professionista
- Eventuale gestione di contrattempi. Ad esempio annullamento delle riprese per eventi eccezionali
- Gestione delle tempistiche in caso di richiesta da parte del committente di modificare la data delle riprese
- Richiesta del consenso per il trattamento dei dati, che permetterà al videomaker di mandare le comunicazioni al committente, fino a promozioni marketing di soft-spam.
Oggetto contratto realizzazione video
Oggi la figura del videomaker si è molto evoluta grazie alla digitalizzazione. Quindi il professionista può trovarsi a svolgere molteplici ruoli: c’è il videomaker per il matrimonio, quindi il contratto avrà ad oggetto le riprese dell’evento, ma c’è anche il videomaker che fa una pura attività di editing del materiale prodotto dal committente.
Poi c’è il videomaker che ha solo un ruolo esecutivo e il videomaker che ha un ruolo più attivo di consulenza. In questo caso l’oggetto della consulenza varia molto in relazione al tipo di servizio video da svolgere: a fini marketing, video aziendale, ecc…
Tutte queste variabili devono essere ben definite nell’oggetto del contratto, che specifica in modo dettagliato tutto ciò che realizzerai per il cliente.
Nell’oggetto del contratto di realizzazione video bisogna poi inserire:
- quantità ed entità delle modifiche concesse al cliente
- gestione dei masters: se oggetto del contratto è il prodotto finito, i masters restano al del videomaker; quindi si dovrà definire la modalità di conservazione. Nel caso li voglia il committente, dovranno essere definiti la modalità e i tempi di consegna
- Materiale fornito dal committente: se per montare il video si prevede che il committente deve fornire del materiale, è opportuno definire non solo i tempi di consegna ma anche tutti i dettagli qualitativi che il materiale stesso deve avere.
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Clausola esenzione responsabilità per violazione del diritto d’autore
Nel caso in cui il videomaker abbia il compito di rielaborare il materiale fornito dal cliente.
L’esenzione di responsabilità riguarda il caso in cui il cliente fornisca al videomaker materiale da rielaborare. Chi garantisce che questo materiale non violi il diritto d’autore di qualcun altro?
Se così fosse il titolare del diritto d’autore nell’esercitare il suo diritto in giudizio, può citare tanto il cliente, come autore morale della violazione, quanto il videomaker, quale autore materiale della violazione.
Infatti solo nel rapporto di lavoro subordinato il committente è responsabile per le violazioni compiute dagli esecutori materiali dell’attività.
Il videomaker per tutelarsi deve inserire una clausola per cui il cliente dichiara di avere il diritto di copyright, o comunque le licenze, che gli permettono di modificare l’opera oggetto del contratto, e utilizzarla a fini commerciali.
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Il contratto videomaker non basta: la liberatoria video
Come anticipato nell’articolo dedicato alle liberatorie, la liberatoria trova il fondamento giuridico sia nella legge sul diritto d’autore sia nel gdpr.
L’obbligo di far firmare la liberatoria può ricadere sul videomaker e sul committente. La responsabilità in merito va quindi definita nel contratto.
La licenza d’utilizzo dell’immagine deve essere fatta firmare a tutti i partecipanti al video, e deve essere redatta in funzione dell’uso che verrà fatto del video. Se si vuole diffondere il video su più piattaforme online e offline, per ognuna di esse dovrà essere richiesto un consenso specifico. Non può essere chiesto un consenso cumulativo.
Eccezioni alla regola dell’obbligo di richiesta dell’autorizzazione alla diffusione delle immagini:
- gli eventi pubblici, dove le persone fanno solo da sfondo, ed è palese la volontà di inquadrare l’evento
- la ripresa di personaggi famosi in contesti non di vita privata.
Modello contratto videomaker: qual è quello giusto per te?
Che differenza c’è fra il fac simile contratto videomaker e il modello contratto videomaker?
Il fac-simile è un format che scarichi da internet ed è uguale per tutti. Per essere adatto a tutti deve essere talmente generico da diventare inutile.
Il modello di contratto invece è un documento redatto su misura per le tue esigenze e sul tuo processo lavorativo, che adatterai ogni volta al cliente senza dover modificare le clausole.
Il modello di contratto videomaker viene redatto dal nostro studio legale che collabora con i più conosciuti professionisti del web: facciamo una consulenza in cui ti spieghiamo quali sono le maggiori criticità legali per il tuo business e, sulla base di quello che dici tu, andiamo a redigere un contratto che tutela al massimo il tuo business.
Il contratto entrerà a far parte del tuo asset aziendale insieme alla tua attrezzatura e, oltre a tutelarti legalmente, innalzerà la tua figura professionale.
Non avere un contratto per lavorare, significa non considerare il proprio business un lavoro, ma solo un hobby!