La cessione del dominio internet è il trasferimento della titolarità e dei diritti connessi al dominio stesso. Questa cessione prevede quindi la vendita di un bene immateriale.
È infatti possibile mettere in vendita sia il dominio sia il sito web, sia insieme che separatamente. La cessione può essere fatta sia da un soggetto privato che da un soggetto che ha P.IVA.
Il contratto di cessione dominio internet è una scrittura privata fra acquirente e venditore, quindi non sono richieste particolari formalità affinché l’accordo sia valido.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
Cessione dominio internet: differenze rispetto al contratto cessione sito internet
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Innanzi tutto cosa si intende per dominio, e che differenza c’è rispetto al sito web. Entrambi sono beni immateriali ma:
Il sito web è l’insieme delle pagine web, l’intera piattaforma, quindi anche contenuti, grafiche e relativi diritti.
Il dominio è l’indirizzo web del sito internet, normalmente contiene il nome che identifica il brand, allo stesso modo del marchio. C’è interesse a questo tipo di acquisto quando il dominio corrisponde ad una keyword specifica che è in grado di portare molto traffico, grazie al brand a cui viene associata.
Va da sé quindi che il contratto cessione dominio internet è molto diverso dal contratto cessione sito internet: nel primo caso entra in gioco la normativa sul diritto industriale, nel secondo entra in gioco la legge del diritto d’autore.
Di conseguenza anche i soggetti legittimati al trasferimento del bene non sono gli stessi:
- Il titolare che ha fatto la registrazione del dominio. Un dominio infatti deve essere registrato. La registrazione vale un anno, dopo di ché deve essere rinnovata, altrimenti chiunque altro può registrare quel dominio. Qualora il nome del dominio corrisponda ad un marchio registrato, allora ci può essere opposizione alla registrazione. Ma questa possibilità è legata alle tutele legali previste per il titolare di un marchio. Invece per quanto riguarda il dominio stesso non esiste un proprietario che sia tale per sempre, esiste un diritto all’uso che vale un anno e per essere mantenuto deve essere rinnovato di anno in anno. Quindi tecnicamente la cessione del dominio non corrisponde ad un cambio di proprietà ma ad un trasferimento di titolarità provvisorio.
- Il sito web è costituito da un insieme di contenuti che sono opere creative, ed è esso stesso un’opera creativa qualora goda dei requisiti di originalità, novità e abbia le caratteristiche per essere sfruttabile economicamente. Quindi il sito internet e i suoi contenuti sono disciplinati dalla normativa sul diritto d’autore. Non è detto che l’autore del sito sia anche il titolare del sito. Ossia il soggetto titolare del diritto d’autore, innato e non cedibile, può non coincidere con il titolare del copyright sul sito, ossia colui che sfrutta i proventi economici dell’opera. Nel caso in cui i soggetti non coincidano, è il titolare del copyright ad avere la facoltà di cedere l’opera (per questo ti può essere utile conoscere i dettagli del contratto di realizzazione sito web). E qui non ci sono limiti: è un vero e proprio trasferimento di proprietà, al punto che un sito web nato come blog può diventare un e-commerce. Il sito web può essere ceduto per intero, oppure solo una parte. In questo caso sul contratto si deve essere estremamente precisi nel definire cosa viene ceduto.
Dominio e sito web possono comunque essere venduti insieme. In questo modo devono essere integrate le clausole di due contratti diversi fra loro.
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Cessione dominio internet: modalità
Come già detto in precedenza il contratto di vendita di un dominio web è una scrittura privata, quindi si può concludere in qualsiasi modalità.
Di fatto però esistono sito web in cui vengono effettuate delle vendite all’asta per trasferire il diritto d’uso del dominio stesso. In effetti anche se la conclusione dell’accordo in sé può essere semplice, è opportuno che vengano prima fatte valutazioni da parte di esperti e farsi le opportune domande per poter inserire le rispettive clausole nell’accordo.
La prima cosa da fare è:
Determinare il prezzo per la cessione dominio internet
Ruolo normalmente affidato ad un esperto che determina le potenzialità economiche che può avere quel nome. Normalmente, come anticipato, i nomi a dominio appetibili sono quelli corrispondenti ad una keyword idonea ad attirare il pubblico target. Spesso sono le start-up ad acquistare il diritto d’uso a quel nome.
Cosa determina il valore economico di un dominio?
- il nome stesso: deve entrare facilmente nella memoria degli utenti. Quindi meglio se facile da pronunciare, breve e associabile al prodotto che deve promuovere.
- il page rank;
- il traffico che ha generato finché era associato ad un sito web
- le potenzialità economiche in termini di affiliation marketing. Questo di nuovo è collegato alla popolarità del nome del dominio.
Clausole essenziali
- Modalità di pagamento del prezzo: si può definire una parte fissa e una parte variabile in funzione del ritorno economico dal sito. Si può stabilire che venga pagato un acconto e il saldo venga versato dopo che è stata perfezionata l’assegnazione all’acquirente
- Costi: definire chi si fa carico del pagamento dei costi di trasferimento
Responsabilità
È fondamentale che l’acquirente provveda a far inserire le clausole che determinano le responsabilità delle parti, visto che oggi, come vedremo tra poco, il nome di dominio è parificato al segno distintivo di un marchio, quindi gode di protezione specifica.
- L’acquirente deve essere tutelato se viene fuori che quel nome di dominio non poteva essere registrato perché lede i diritti del titolare di un marchio registrato.
- Se il nome del dominio non lede i diritti del titolare di un marchio registrato, può comunque essere causa di concorrenza sleale nei confronti di un altro brand.
- La responsabilità per la mancata registrazione o del rinnovo deve ricadere sul venditore, e nel caso costituire giusta causa per la risoluzione del contratto. Infatti l’hosting può rifiutare il trasferimento della titolarità del dominio.
Trasferimento tecnico del dominio
Una volta raggiunto l’accordo e pagato il prezzo, deve essere comunicato al servizio di hosting il cambio di titolarità del dominio. Quindi il riferimento è al trasferimento tecnico, che non è automatico. Normalmente però sono gli hosting stessi a fornire il modulo, la cui validità è condizionata all’accordo delle parti.
Questo passaggio è molto importante perché senza di esso il nuovo titolare del dominio non potrà effettuare i rinnovi e le modifiche dns che devono essere gestite all’interno del pannello gestione account.
Sia chiaro che comunque il contratto di cessione dominio internet non ha effetto per sempre: una volta scaduta la registrazione, deve essere rinnovata, altrimenti qualunque soggetto terzo può registrare lo stesso dominio.
Contratto cessione sito internet
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Se come anticipato, si volesse cedere anche il sito internet, tutto o in parte, vanno aggiunte le clausole in merito a:
- cosa viene ceduto in proprietà: software, logo, contenuti;
- se viene ceduta una parte del sito è necessario fare un inventario dettagliato di tutto ciò che il sito stesso contiene;
- diritti di copyright: bisogna vedere, in particolare per le immagini, se il titolare del diritto d’autore ha ceduto il copyright sulle opere o se le ha date in licenza. In questo caso va verificata la licenza;
- esenzioni di responsabilità del venditore rispetto a ciò che verrà fatto sul sito da parte dell’acquirente;
- esenzione di responsabilità per l’acquirente in merito a tutto ciò che è stato pubblicato sul sito prima della cessione;
- eventuale patto di non concorrenza;
- il venditore si impegna a cedere al compratore tutte le password e gli accessi che gli permettono di lavorare nel back-end del sito.
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Il cybersquatting: il nome di dominio che inquadramento giuridico ha?
La cessione del dominio non è così rara, ed il cybersquatting è il risvolto negativo di questa attività. Capita infatti che un soggetto registri in maniera fraudolenta il nome del dominio corrispondente a brand o personaggi noti, per poi rivenderli a loro che si trovano costretti ad acquistarli. Infatti se questi domini vengono associati ad attività poco coerenti o poco pulite, rischiano di generare confusione nei consumatori e il brand noto rischia una crisi reputazionale a causa dell’attività svolta da terzi.
I primi anni in cui era molto raro che un’attività creasse un sito web, il nome a dominio non godeva di alcuna tutela. Vale a dire che era visto come un semplice indirizzo elettronico. Di conseguenza, visto che per i domini esiste il principio per cui chi prima arriva prima registra, se veniva utilizzato un nome uguale o simile a quello di un marchio registrato da parte di terzi, il titolare del marchio non poteva fare nulla, se non aspettare che il terzo utilizzasse il suo nome per fare concorrenza. Solo a quel punto il titolare del marchio poteva invocare il principio di concorrenza sleale, disciplinato dal codice civile.
Quando i siti web sono diventati parte importante della strategia di marketing delle aziende, la giurisprudenza ha dovuto cambiare orientamento, finché il nome di dominio è diventato un segno distintivo, anche se atipico, tutelato dal codice della proprietà industriale all’ art.12. Lo stesso orientamento è stato assunto dall’UE.
Grazie alla normativa aggiornata, non può essere utilizzato un nome di dominio uguale o simile ad un marchio registrato, quando le attività svolte dalle due imprese sono uguali o simili.
Il cybersquatting è la pratica di registrare un nome di dominio con l’obiettivo di arrecare danno al brand originale, che non può più utilizzarlo anche se corrisponde al naming di un marchio.
Il cybersquatting diventa domain grabbing quando obiettivo di utilizzare quel nome di dominio è sfruttare la notorietà del brand originale.
Purtroppo non c’è una definizione chiara di cybersquatting. Sarà l’eventuale giudice a verificare se c’è malafede da parte del cedente il nome del dominio. La malafede può essere ravvisata quando è evidente che il cedente svolge attività che non hanno alcuna attinenza con il nome scelto per il dominio. Oppure quando indagando si scopre che il cedente nel passato ha stipulato molti contratti per vendita domini web, domini appena acquistati.
Conclusione cessione dominio internet
La redazione di un contratto di vendita del dominio è molto complessa, a maggior ragione se viene ricompresa la vendita del sito web.
Entrano in gioco tutela del marchio, copyright, complicazioni con il servizio di hosting. Sia la parte cedente che la parte cessionaria devono essere tutelate e ognuna ha diritto alle specifiche esenzioni di responsabilità.
Per evitare lacune e affinché il significato delle clausole non sia equivocabile, è opportuno affidarsi ad uno studio legale specializzato in diritto del web. Solo con una preparazione specifica nel settore ed esperienza nell’ambito del digitale, il tuo legale sarà in grado di darti i consigli giusti e redigere un contratto che sia uno scudo impenetrabile.
