Quando è necessario sottoscrivere una liberatoria diritti d’autore?
Quando bisogna chiedere la liberatoria riprese audio video?
L’autorizzazione per l’utilizzo immagini era necessaria anche prima che entrasse in vigore il GDPR. Cos’è cambiato?
Vediamo nei dettagli la differenza tra liberatoria diritti d’autore, liberatoria diritti d’immagine e consenso GDPR immagini.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
A cosa serve la liberatoria diritti d’autore
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Esistono molti tipi di liberatoria, con funzioni diverse.
Ci sono liberatorie il cui scopo è esonerare un soggetto terzo da determinate responsabilità, altre hanno la funzione di autorizzazione.
La legge sul diritto d’autore prevede entrambi i tipi di liberatoria:
- Liberatoria sui diritti d’autore: si permette ad un soggetto di utilizzare la nostra opera creativa
- Liberatoria diritti d’immagine: si autorizza un soggetto terzo a rendere pubblica la nostra immagine che compare in una foto o in una ripresa video.
Ben prima che entrasse in vigore il GDPR che tutela le immagini come dato personale, per il cui utilizzo da parte di soggetti terzi è necessario il consenso, già la legge sul diritto d’autore prevedeva la liberatoria video e foto. La legge 633 sul diritto d’autore stabilisce che per le riprese video e per le immagini, ad uso pubblico, è necessaria l’autorizzazione dei soggetti ripresi.
Liberatoria diritti d’autore
Se sei autore di un’opera che può essere un video, come una foto, come un testo letterario e vuoi ad esempio partecipare ad un concorso, gli organizzatori ti chiederanno di firmare una liberatoria con cui li autorizzi a riprodurre pubblicamente e gratuitamente la tua opera.
Quando concedi una liberatoria all’uso della tua opera per una determinata finalità, non cedi il diritto d’autore ma concedi l’uso dell’opera in forma gratuita, e contemporaneamente sollevi il soggetto terzo da ogni responsabilità.
Quindi la liberatoria ha obiettivo e oggetto diverso sia rispetto alla cessione del copyright, con cui l’autore cede tutti i diritti patrimoniali sull’opera, sia rispetto al contratto di licenza d’uso dell’opera, con cui l’autore consente un determinato uso della sua opera fino alla scadenza contrattuale.
Contenuti essenziali della liberatoria uso
- I dati anagrafici delle parti
- i dati dell’opera oggetto della liberatoria
- la dichiarazione che l’opera è originale e propria, con relativa esenzione di responsabilità della parte utilizzatrice nel caso in cui venga fuori il vero autore
- oggetto dell’autorizzazione: pubblicazione in un luogo specifico, modifica dell’opera
- dichiarazione da parte del soggetto che autorizza l’uso della sua opera. che non pretenderà alcun compenso per la pubblicazione dell’opera
- autorizzazione all’uso dei dati personali dell’autore
Se nelle opere creative compaiono delle persone, quindi nel caso di video e immagini, è necessario far firmare una liberatoria utilizzo immagini a questi soggetti.
Per le riprese video senza consenso e per le immagini, i soggetti coinvolti possono chiedere la rimozione del contenuto, un ristoro economico per lesione della privacy e un risarcimento danni se questa visibilità ha portato loro delle conseguenze.
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Liberatoria diritti d’immagine e GDPR
Il GDPR stabilisce che l’immagine di una persona è un dato personale. Quindi è necessario il consenso affinché un terzo possa farne uso.
Ma già il codice civile e la legge sul diritto d’autore tutelano il diritto d’immagine:
- il codice civile all’art.10 stabilisce il divieto di pubblicare il “ritratto” di una persona senza il suo consenso
- la legge sul diritto d’autore prevede l’obbligo di liberatoria per riprese video e pubblicazione foto
La legge 633 del 1941, che regolamenta il diritto d’autore, stabilisce che per le riprese video e per le immagini, ad uso pubblico, è necessaria l’autorizzazione dei soggetti ripresi:
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […].
Il diritto d’immagine, come concepito dal codice civile e dalla legge sul diritto d’autore, rientra nel più ampio diritto assoluto d’identità personale. Tuttavia il diritto d’immagine può essere limitatamente oggetto di trattativa. La liberatoria video e immagini serve proprio a permettere all’interessato di disporre della propria immagine.
Quando redigere la liberatoria uso immagini?
- quando nella foto che vuoi rendere pubblica o farne un uso commerciale, appare qualcuno il cui volto è ben visibile
- quando dipingi un quadro per una mostra e metti soggetti riconoscibili
- quando fai una caricatura può essere necessario il consenso della persona oggetto del ritratto. La liberatoria è necessaria quando il soggetto interessato è riconoscibile.
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Quando redigere la liberatoria video?
Sicuramente l’autorizzazione all’uso dell’immagine del soggetto nel video, è necessaria ogni qual volta il video viene fatto in un contesto privato. Risulta più complessa la distinzione tra evento pubblico, per cui la liberatoria non serve, e luogo pubblico, dove invece non serve solo se il video è contestualizzato. Cioè è chiaro che la ripresa ha come focus il luogo e la persona fa solo da sfondo.
Ma per il video girato ad un matrimonio è necessaria la liberatoria?
Non lo è se il video è girato durante la cerimonia, lo è se invece il video è girato in un momento privato in cui non si capisce il contesto del matrimonio.
Nel dubbio è comunque sempre meglio richiedere la liberatoria.
Liberatoria video e immagini quando non serve
La stessa legge 633 prevede che
Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Questa norma prevede due casi in cui non è necessario il consenso:
- Il soggetto ritratto è un personaggio pubblico
- oggetto della ripresa video o dell’immagine, non è il soggetto ritratto, ma l’evento. Affinché non sia necessario il consenso, il soggetto deve essere messo sullo sfondo. La pubblicazione di queste riprese inoltre è consentita se non si mette a rischio la reputazione del soggetto stesso.
Questa norma è compatibile con il GDPR che prevede la necessità del consenso per l’uso di immagini in quanto dati personali?
La normativa europea prevede la richiesta del consenso all’uso dei dati personali come regola. Tuttavia il diritto alla protezione dei dati non è un diritto assoluto, ci sono limitazioni stabilite dallo stesso Regolamento Europeo:
- L’interesse pubblico alla pubblicazione e il diritto di cronaca sono interessi superiori al diritto di privacy
- L’interesse dell’interessato al trattamento di vedere la propria immagine pubblicata. Questo è il caso dei personaggi pubblici, ad esempio
- Il legittimo interesse del titolare dei dati. Questo interesse superiore del titolare dei dati può essere presente nel caso di eventi come concerti, manifestazioni sportive. In ogni caso normalmente all’acquisto del biglietto viene fatta anche firmare la liberatoria all’uso delle immagini.
Quindi nel caso di eventi pubblici è opportuno inserire nei termini e condizioni alla partecipazione la liberatoria privacy, l’informativa privacy e allegare un documento che informa sulle modalità di modifica e cancellazione dei dati.
Sicuramente se prima del GDPR qualcuno provava ad invocare il principio del silenzio assenso, oggi questo non è più possibile.
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Modulo liberatoria: cosa non può mancare
La liberatoria immagini fotografiche è una scrittura privata che deve essere redatta in duplice copia, e va fatta firmare a tutti i soggetti che compaiono in foto che diverranno pubbliche.
Con la liberatoria si deve adempiere sia al rispetto dei diritto all’immagine, sia al rispetto della legge sulla privacy.
Il GDPR ha modificato i requisiti necessari per la validità della liberatoria. Infatti se prima della normativa europea era sufficiente la richiesta di un consenso generico, oggi vanno rese esplicite e chiare le finalità del trattamento e la durata.
Inoltre se ci sono più finalità non strettamente affini l’una all’altra, va richiesto un consenso “granulare”, cioè, se ad esempio l’immagine sarà utilizzata sia per una mostra fotografica per per un uso commerciale, le due finalità vanno distinte e il consenso può essere dato ad entrambe oppure no.
Elementi essenziali della scrittura privata sono:
- i dati anagrafici di entrambe le parti
- l’oggetto della liberatoria: manleva, consenso pubblicazione immagine, descritti in maniera precisa e puntuale
- le modalità con cui si autorizza l’uso della propria immagine (web, carta stampa, social)
- le finalità per cui si concede l’autorizzazione
- la durata dell’autorizzazione
- eventuale compenso dovuto all’interessato al trattamento
- l’autorizzazione all’uso dei dati personali
- firma delle parti e duplice copia
Conclusioni liberatoria
Se non si chiede l’autorizzazione riprese video e pubblicazione foto, i soggetti i cui volti sono riconoscibili, possono chiedere la rimozione del contenuto, ma anche un ristoro economico per lesione della privacy e un risarcimento danni se questa visibilità ha portato loro delle conseguenze.
Per quanto riguarda la liberatoria diritti d’autore, la mancanza di autorizzazione comporta l’impossibilità di procedere per attività che possono essere nell’interesse dell’interessato al trattamento stesso. Come, ad esempio, nel caso di non poter partecipare ad un concorso fotografico.
Se hai dubbi circa la necessità di redigere una liberatoria o non ti fidi dei fac simile liberatoria che trovi on-line, contatta Legal for Digital per una consulenza!
