Il software è l’insieme delle procedure e delle istruzioni in un sistema di elaborazioni dati. I software possono essere sistemi operativi, ma anche videogiochi e applicazioni.
Qual è la tutela giuridica prevista per gli sviluppatori dei software?
L’ordinamento italiano inserisce i software nella categoria delle opere protette dal diritto d’autore, ma in alcuni casi i software rientrano nella categoria delle invenzioni, quindi protetti dal diritto industriale.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
- 1 Come si protegge la proprietà intellettuale software?
- 2 Proprietà intellettuale software: cos’è giuridicamente un software?
- 3 Proprietà intellettuale software: brevetto o diritto d’autore?
- 4 Proprietà intellettuale software: quando un software gode della tutela della legge sul diritto d’autore?
- 5 Tutela intellettuale software, ma di chi è il software?
- 6 Tutela del software: cosa prevede
- 7 Proprietà intellettuale software: il copyleft
- 8 Quale tipo di tutela può offrirti il nostro studio
Come si protegge la proprietà intellettuale software?
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Il software rientra nella sfera di protezione della proprietà intellettuale. Questo significa che già dal momento in cui un software viene creato, lo sviluppatore gode della tutela del diritto d’autore.
Come mai il software non rientra nell’ambito della tutela prevista per la proprietà industriale?
Il legislatore ha fatto questa scelta per agevolare lo sviluppo dei software, quindi per agevolare il libero mercato. Infatti se il software fosse rientrato nell’ambito della proprietà industriale, come invenzione, sarebbe stato tutelato solo se avesse presentato un determinato profilo tecnico.
I primi a regolamentare il software come opera intellettuale protetta dal copyright sono stati gli Stati Uniti, hanno poi seguito altri Paesi, fino alla Direttiva Europea per l’Europa.
Quindi per la tutela intellettuale software sono sufficienti le caratteristiche previste per la tutele delle opere letterarie:
- novità
- creatività.
Proprietà intellettuale software: cos’è giuridicamente un software?
Prima di parlare di software dal punto di vista legale, bisogna stabilire cos’è dal punto di vista tecnico. Questo rileva poi ai fini della tutela intellettuale software.
Premessa: cos’è un software
Il software è fatto di più componenti, tra cui il programma. Spesso i due termini, software e programma, vengono utilizzati come sinonimi, invece il programma è l’insieme delle istruzioni che vengono date alla macchina per risolvere un problema. Ad esempio il programma si avvia quando si accende il computer.
Altre componenti del software sono i dati, le librerie. E poi c’è l’algoritmo, che è l’insieme dei “passi” che compongono lo schema e porta ad una soluzione. L’algoritmo per essere definito tale deve avere una fine e la soluzione deve essere univoca. Mentre i passi che lo compongono devono essere elementari, cioè non ulteriormente scomponibili.
Software come opera creativa
Non c’è una definizione legale di software, quindi la definiamo in base al tipo di tutela che viene prevista: la legge 633 del 1941, come modificata dal d. lgs. 518/92 inserisce i “programmi per elaboratore” nelle opere d’ingegno. Quello che viene preso in considerazione quindi non è il software come tale ma il codice sorgente, come “testo” scritto. Come per le altre opere che rientrano in questa categoria, non basta l’idea, ma occorre che il programma venga realizzato in concreto, ossia su un hardware. Questa precisazione è importante perché ci si può trovare ad affrontare la situazione in cui un professionista prepara il preventivo per un committente, dove espone la sua idea per sviluppare il software, e poi il preventivo non viene accettato. L’idea espressa ma non realizzata non gode di alcuna tutela.
Una volta che il software è stato realizzato il diritto d’autore sul software sorge automaticamente, quindi non è necessario intraprendere alcuna azione giuridica per far valere la proprietà intellettuale del software.
Proprietà intellettuale software: i diritti dell’autore
L’autore del software gode di una serie di diritti:
- il diritto di paternità dell’opera, inalienabile
- il copyright software che invece è un diritto disponibile.
In particolare l’autore che non ha rinunciato al diritto di essere menzionato, può sempre far valere questa facoltà.
Rientrano nei diritti patrimonali sul software:
- riproduzione
- traduzione in altro linguaggio elettronico
- adattamento
- modificazione
- miglioramenti
Per ognuna di queste operazioni sul software, deve essere richiesta autorizzazione allo sviluppatore che stipulerà con il richiedente un apposito contratto di licensing.
Caso a parte è il software “open source” che come tale deve essere utilizzabile dal licenziatario e prevede il rilascio del codice sorgente.
In virtù del c.d. principio di esaurimento, l’autore perde il diritto esclusivo alla distribuzione del software nel momento in cui viene fatta la prima vendita legittima della copia del software. Questo principio vale per tutti i contratti relativi alle opere d’ingegno.
Proprietà intellettuale software: brevetto o diritto d’autore?
L’unica tutela prevista espressamente dalla legge è quella relativa al diritto d’autore. Come anticipato questa scelta è stata fatta ai fini di non limitare il principio di concorrenza.
Questo però non impedisce al software di essere brevettabile, qualora soddisfi determinati requisiti.
Infatti pur non essendoci una legge che regolamenta nello specifico il brevetto software, non c’è neppure una legge che lo vieti. Le leggi di riferimento sono la Convenzione sul Brevetto Europeo e il Codice di Proprietà intellettuale italiano, che escludono la possibilità di brevettare il software “as such”, cioè in quanto tale. A quanto pare si è andati verso un’interpretazione restrittiva della norma perché la realtà dimostra che negli anni sono stati chiesti e concessi brevetti per programmi per elaboratore.
I brevetti sono stati concessi quando il software era una componente fondamentale di un sistema più complesso.
La tutela del brevetto è sicuramente più forte rispetto alla tutela del diritto d’autore, quando si tratta di proteggere il software dalla copia o dalla contraffazione.
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Proprietà intellettuale software: quando un software gode della tutela della legge sul diritto d’autore?
Il software è tutelato dalla legge sul diritto d’autore quando è
- originale
- creativo
Quindi deve essere un’opera autonoma, non derivata o non contraffatta. I criteri per stabilire se l’opera è autonoma, derivata o contraffata sono stabiliti dalla stessa legge sul diritto d’autore:
- il software è contraffatto quando rispetto all’originale le modifiche sono di lieve entità;
- il software è un’opera derivata nei casi di traduzione, copia, adattamento, modifica dell’opera originaria.
I software per necessità devono essere continuamente aggiornati. Per questo viene fatta una valutazione tecnica caso per caso per verificare se il software è un’opera autonoma o derivata.
La contraffazione invece sappiamo che è un reato, quindi sicuramente un’opera contraffatta non riceve tutela.
Tutela intellettuale software, ma di chi è il software?
Il diritto d’autore sul software spetta allo sviluppatore. Fa eccezione il caso in cui il software sia stato sviluppato dal dipendente nell’esercizio delle sue funzioni. Infatti in questo caso sia il diritto di paternità dell’opera che i diritti patrimoniali che ne derivano, spettano al titolare dell’azienda.
La legge non disciplina il caso in cui lo sviluppatore sia un libero professionista che realizza il software su richiesta di un committente. In questo caso è opportuno disciplinare la proprietà intellettuale software nel contratto sviluppo software. Infatti, non dicendo nulla la legge, c’è il rischio che in caso di contenzioso, la posizione del libero professionista venga equiparata a quella del dipendente. Cosa che è già accaduta.
Invece attraverso il contratto, lo sviluppatore freelance potrà puntualizzare il fatto che rimarrà comunque titolare del diritto di paternità sul software, che potrà rivendicare in qualsiasi momento. E potrà definire i limiti di sfruttamento economico da parte del committente. Può ad esempio stabilire il divieto di modifica del programma. Ma non può inserire dei limiti tali impedire l’uso del software stesso. Se nel contratto fossero previste delle clausole limitative del corretto utilizzo del software, sarebbero nulle.
Tutela del software: cosa prevede
La tutela giuridica del software per il diritto d’autore e la tutela giuridica per il brevetto è diversa.
Proprietà intellettuale software: diritto d’autore
Il software, come abbiamo visto, è composto essenzialmente da un algoritmo e da un codice. La legge sul diritto d’autore protegge solo il codice sorgente del software come testo scritto. Ma si corre il rischio che utilizzando un codice si possano ottenere gli stessi risultati tecnici del software originale.
Il diritto d’autore protegge:
- il codice
- i lavori preparatori del software
- l’interfaccia che fa parte del software
Ma se l’interfaccia del programma prevede l’uso di immagini o altre riproduzioni, queste devono essere tutelate separatamente, perché non servono al funzionamento specifico del software stesso.
I diritti di cui gode lo sviluppatore sono:
- riproduzione, totale o parziale
- modifica, traduzione
- distribuzione al pubblico
Il diritto d’autore è innato. Qualora ci sia una causa volta a dimostrare la paternità dell’opera, vige il principio di anteriorità della creazione. Per dimostrare facilmente di essere gli autori originali del software si può procedere alla registrazione software già pubblicato, nel Registro Pubblico del Software. In questo modo si ha la prova della data certa di creazione dell’opera e la dichiarazione di paternità della stessa.
Per farlo si compila apposita domanda fornendo tutti i dati del software e un supporto ottico firmato. La registrazione non deve essere rinnovata, deve solo essere aggiornata in caso di modifiche del software.
Guida Copyright
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Proprietà intellettuale software: il brevetto
Il brevetto consente di proteggere le funzioni del software. Ed il codice con cui è scritto è irrilevante. Quindi sicuramente è una tutela più completa, ma il software deve avere dei requisiti ben precisi:
Affinché possano verificarsi le condizioni di brevettabilità è necessario, che l’invenzione attuata per mezzo degli elaboratori elettronici costituisca un contributo tecnico, ovvero un contributo allo stato dell’arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia.
Tutto quindi dipende dall’uso che ne devo fare.
È un po’ la logica del marchio: più componenti proteggo (naminig, logo, palette di colori), più sono tutelato.
Proprietà intellettuale software: il copyleft
Abbiamo parlato fino ad ora di copyright, che tutela la proprietà intellettuale del software. Il copyleft è un termine utilizzato in contrapposizione al copyright per indicare tutti quei casi in cui il software è libero. Sebbene il termine copyleft si possa utilizzare per tutte quelle opere di ingegno per cui il titolare del copyright ha concesso determinati usi, il termine è particolarmente adatto per l’utilizzo del software.
Cosa può fare l’utente che utilizza un software che gode della tutela di copyleft invece che della tutela di copyright?
- Può utilizzare il software per qualsiasi scopo
- Può studiare ed editare il software
- Può divulgare il software modificato
Quale tipo di tutela può offrirti il nostro studio
Innanzi tutto se sei uno sviluppatore libero professionista che lavora su commissione, è necessario che tu preveda fra i tuoi asset aziendali anche un contratto ben fatto specifico per la tua professione, che disciplina in maniera puntuale i diritti che trasferirai al committente in merito alla proprietà intellettuale del software realizzato.
Inoltre puoi ricevere la nostra consulenza per valutare come proteggere al meglio la proprietà intellettuale delle tue opere, e predisporre specifici accordi di licenza d’uso.