Cos’è la tutela della proprietà intellettuale?
La proprietà intellettuale è l’insieme dei principi giuridici che tutelano i beni materiali e immateriali in quanto opere d’ingegno.
In questa espressione sono comprese le tutele previste per molti beni presenti in un’impresa: a partire dal naming del brand, fino all’invenzione, passando per il segreto industriale, il know-how commerciale, e il disegno industriale. Per un’azienda questi sono beni di inestimabile valore economico.
In termini di legge, per la tutela della proprietà intellettuale, possiamo far riferimento a due discipline nazionali: il codice proprietà industriale e la legge 633 del 1941, per quanto riguarda il diritto d’autore.
Dal punto di vista processuale, ci sono sezioni specializzate in proprietà intellettuale e industriale.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
- 1 Diritti di proprietà intellettuale: cosa sono
- 2 Tutela della proprietà intellettuale: marchio
- 3 Protezione della proprietà intellettuale: brevetto
- 4 Tutela della proprietà intellettuale: il know-how commerciale e il segreto industriale
- 5 Diritti di proprietà intellettuale: il logo
- 6 Protezione della proprietà intellettuale: i disegni industriali
- 7 Conclusioni proprietà intellettuale e tutela
Diritti di proprietà intellettuale: cosa sono
Quando si parla di DPI, cioè diritti di proprietà intellettuale, bisogna prendere in considerazione più discipline legislative:
- nazionali: diritto d’autore e diritto di proprietà industriale, a seconda della tipologia di opere da tutelare;
- europee che mirano ad armonizzare le legislazioni nazionali, per arrivare ad una tutela che si estende in automatico a tutte gli stati dell’Unione. Ma che ha anche l’obiettivo di creare un’unica disciplina della proprietà intellettuale, così come stabilito dall’art. 18 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
- internazionali: accordo di Berna, convenzione di Roma, ed altri accordi che obbligano gli Stati che ne fanno parte a livello internazionale.
Come anticipato la tutela della proprietà intellettuale fa riferimento ha come oggetto le opere in quanto creazioni intellettuali.
Le imprese generano al loro interno una moltitudine di attività che hanno un valore economico spesso inestimabile:
- Naming dell’azienda: in quanto marchio, si tutela con la registrazione. E si fa riferimento al codice di proprietà industriale;
- Logo: può essere sia registrato come marchio, sia depositato presso la SIAE per salvaguardare il diritto d’autore;
- Disegni industriali, previsti dal codice di proprietà industriale, vengono registrati presso l’Ufficio Marchi e Brevetti. Ma possono essere registrati anche in ambito europeo o internazionale;
- Invenzione: tutelata dal codice di proprietà industriale sia attraverso il brevetto che con il segreto industriale;
- Know-how: protetto dal codice di proprietà industriale. Elemento fondamentale è la segretezza delle conoscenze. Per rendere sicura la segretezza è opportuno far firmare l’NDA a chiunque possa venire a conoscenza delle conoscenze e abilità applicative dell’azienda.
Vediamo nei prossimi paragrafi le tutele previste per ciascun tipo di opera intellettuale.
Tutela della proprietà intellettuale: marchio
Come anticipato, ogni tipologia di bene protetto dal DPI ha la sua disciplina legislativa di riferimento. I marchi e brevetti sono disciplinati dal codice di diritto industriale e dal codice civile.
Abbiamo parlato nell’apposito articolo della tutela del marchio. Qui, brevemente, ricordiamo che il marchio gode di una tutela presunta solo se viene registrato. Ma la tutela più forte, contro contraffazione e concorrenza sleale, è riservata al c.d. marchio forte. Poi c’è il marchio di fatto, quello cioè non registrato, ma che, in sede di giudizio, viene considerato meritevole di tutela per la notorietà acquisita.
Il marchio è uno dei beni del brand che gode della tutela maggiore.
Protezione della proprietà intellettuale: brevetto
Con il brevetto si tutela la proprietà intellettuale come invenzione. Ma come vediamo dai requisiti necessari per richiedere la registrazione, non si tutela l’invenzione in qualsiasi ambito. Caratteristiche per poter registrare e tutelare la registrazione dell’invenzione sono:
- novità
- deve implicare un’attività inventiva
- deve avere applicazione in ambito industriale
È brevettabile un prodotto, così come un procedimento nuovo, o un processo che migliora quello in essere. L’autorità può decidere di brevettare solo una parte dell’invenzione.
Grazie alla registrazione come brevetto, la tutela della proprietà industriale prevede che il titolare ha diritto all’uso esclusivo dell’invenzione nell’ambito territoriale in cui è stata chiesta la registrazione.
Unica autorità competente a rilasciare il brevetto in Italia è l’UIMB. Ma l’Europa, sin dal 2012, si sta attivando per il riconoscimento di un brevetto unitario europeo rilasciato dall’Ufficio Europeo dei brevetti.
Tutela della proprietà intellettuale: il know-how commerciale e il segreto industriale
Il know-how è tutelato dal codice di proprietà industriale. Il concetto di know-how è vasto e la giurisprudenza lo ha esteso nel tempo: si va dal know-how commerciale, a quello tecnologico. C’è poi quello finanziario e quello strategico.
Un’invenzione può essere tutelata dal brevetto o dal segreto industriale. Infatti le due tutele si possono riferire al medesimo oggetto. Ad esempio un processo lavorativo può avere i requisiti per il brevetto, oppure può essere tutelato attraverso il segreto industriale. Però, mentre un’invenzione per essere brevettata è sottoposta alla verifica della presenza dei requisiti da parte dell’autorità, il segreto industriale gode di tutela a prescindere da un riconoscimento esterno.
Il know-how per essere tutelabile deve possedere comunque dei requisiti:
- la segretezza: la non facile accessibilità all’insieme delle conoscenze da parte dagli operatori del settore
- deve avere un valore economico
- il titolare deve prendere misure idonee per mantenere segrete le conoscenze, e deve essere in grado di dimostrare di aver preso queste misure.
Inoltre il know-how per essere tutelabile deve
- essere sostanziale, cioè portare info utili al settore
- essere individuale, cioè descritto nei dettagli su un supporto materiale.
Le differenze di protezione tra brevetto e know-how sono notevoli:
il brevetto concede al titolare l’uso esclusivo dell’invenzione per un periodo di tempo determinato (circa 20 anni). E come tale è protetto a livello giurisdizionale con la sola presentazione del titolo. La tutela di un brevetto infatti è presunta e vale rispetto a chiunque.
Il segreto industriale non è protetto per un tempo limitato, ma la tutela permane finché dura la segretezza. Tuttavia la dimostrazione della violazione del segreto in sede giudiziale è molto più ardua e l’onere della prova è a carico del titolare del know-how, che deve inoltre dimostrare che il know-how violato possiede i requisiti previsti per la tutela. Non solo: il segreto industriale è tutelato solo contro terzi che ne abbiano fatto un uso fraudolento.
Quindi il segreto industriale è protetto solo se l’illecito commesso rientra nell’ambito della concorrenza sleale.
Spesso quello che viene fatto è scindere l’invenzione in due: viene chiesto il brevetto per l’oggetto dell’invenzione, e viene mantenuto il segreto industriale sul processo.
La disciplina del know-how è stata recentemente modificata per l’entrata in vigore della direttiva europea del 2016 sulla protezione del know-how. Il decreto attuativo del 2018 ha rafforzato la disciplina di tutela preesistente.
Diritti di proprietà intellettuale: il logo
Per quanto riguarda la tutela del logo ne abbiamo già parlato, dedicando un un intero articolo a questo segno distintivo.
Qui in breve: il logo come opera creativa gode della tutela del diritto d’autore fin dalla sua creazione. Quindi un grafico può gestire tutta la parte relativa ai suoi diritti attraverso il contratto. Può decidere di concedere la licenza d’uso del logo, o può cederlo rinunciando al copyright.
Il logo non gode solo della tutela del diritto d’autore, per cui può essere depositato presso la SIAE. Ma può godere anche della tutela più forte prevista per il marchio.
Quindi il logo può anche essere registrato come marchio se ne ricorrono i requisiti.
Una terza possibilità di tutela potrebbe essere quella riservata ai disegni industriali, per cui, come andiamo a vedere adesso, viene prevista una tutela ancora diversa.
Protezione della proprietà intellettuale: i disegni industriali
Il brevetto non copre l’aspetto esteriore dell’invenzione. Il disegno industriale gode della tutela del copyright nel momento in cui viene creato, in quanto opera creativa. Ma gode anche della tutela prevista dal codice di proprietà industriale, che stabilisce che il disegno e il modello industriale possono essere registrati. La disciplina per il disegno industriale copre esclusivamente l’aspetto estetico del manufatto industriale: forma, colore, linee, ornamenti (l’elenco non è esaustivo).
Il disegno per essere registrato deve presentare questi requisiti:
- novità: non deve essere stato divulgato prima della richiesta di registrazione. O quanto meno la domanda va fatta entro 12 mesi dalla sua divulgazione.
- individualità: e qui sorge il dubbio interpretativo, per cui è determinante il ruolo dell'”utilizzatore informato”. Infatti se è un “quasi esperto” a dover valutare se il design è diverso da tutto ciò che ha utilizzato prima, il requisito innalza notevolmente i parametri richiesti per la registrazione, rispetto ad esempio al marchio, dove ai fini della percezione della notorietà non si richiede un requisito così specifico
- liceità: non essere contrario all’ordinamento, al buon costume, ai parametri previsti dall’art. 6ter della Convenzione di Parigi
- non è sufficiente la funzione tecnica: cioè non sono registrabili quei modelli la cui unica funzione è tecnica.
Per quanto riguarda la registrazione:
- la domanda viene depositata all’UIBM per la registrazione nel territorio nazionale
- ha validità 5 anni e può essere prorogata fino ad un periodo complessivo di 25 anni
- fa riferimento alla classificazione di Locarno. Questa è diversa dalla classificazione di Nizza prevista per il marchio:
- è suddivisa in 32 classi che all’interno ha 219 sottoclassi. Viene gestita dall’OMPI: l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale
- se più disegni fanno riferimento ad oggetti che saranno incorporati nella stessa classe di Locarno, si può presentare un’unica domanda per tutti
Quale tutela della proprietà industriale prevede la registrazione del disegno industriale?
La registrazione conferisce al suo titolare il diritto all’utilizzo esclusivo e la conseguente possibilità di vietarne l’uso a terzi.
Per utilizzo si intende:
- fabbricazione
- impiego
- commercializzazione
Come esiste il marchio di fatto, così esiste anche il design di fatto, cioè non registrato: introdotto dalla normativa comunitaria, ha una tutela limitata a 3 anni ed è attenuata rispetto al disegno o modello registrato.
Conclusioni proprietà intellettuale e tutela
Oggi è più che mai importante investire nella tutela delle proprietà intellettuali del brand. Questo per diversi motivi:
- con l’estensione dei confini del commercio a livello ormai mondiale, la competitività è aumentata a dismisura
- la tecnologia mette a rischio la segretezza delle informazioni
- contraddistinguersi oggi ha un costo che è notevolmente superiore ad anni fa, proprio per la crescita della competitività. Quindi non è il caso di rischiare di farsi rubare i beni di nostra creazione e che sono il bene più prezioso del brand. Questo riguarda in primis il marchio. Poi, a seconda della tipologia di azienda, anche l’invenzione deve essere protetta.
Ed è ormai impensabile pensare di proteggere la proprietà industriale solo nell’ambito territoriale in cui il brand viene creato: la protezione deve essere estesa in tutti i territori in cui il brand commercializza i propri prodotti.
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