Nel panorama europeo, quando si tratta di tutela del consumatore, non si va certo al risparmio normativo. Ed è proprio nell’ottica di un rinvigorimento delle protezioni offerte ai consumatori – specie alla luce delle innovazioni tecnologiche introdotte nel ramo delle vendite – che è stata emanata la Direttiva (UE) 2019/2161, anche nota con il nome di Direttiva Omnibus.
La Direttiva Omnibus è stata emanata nel 2019 a completamento del New Deal for Consumers. Il suo obiettivo, sin dal momento del concepimento, è stato muoversi nel senso di aggiornare un panorama normativo dimostratosi incapace di stare al passo coi tempi. In particolar modo, a fronte delle novità subentrate nel ramo della vendita online, la presenza di una norma capace di tutelare i consumatori con vigore si è imposta come obiettivo prioritario per il Parlamento Europeo.
Questo è ancor più vero se si guarda alle ipotesi in cui tale necessità è accresciuta da situazioni in cui la scontistica rischia di dimostrarsi uno specchietto per le allodole, dal quale gli acquirenti vanno schermati. Parliamo del Black Friday, dei famosi Prime Days su Amazon, del Natale soltanto per menzionarne alcune.
In tutte queste situazioni, la Direttiva Omnibus sugli sconti è intervenuta con un aggiornamento a tutto campo, capace di garantire una maggiore chiarezza agli utenti finali – motivo per cui è stato richiesto l’adeguamento immediato agli Stati membri.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
La Direttiva Omnibus in dettaglio
Di cose da dire sulla Direttiva Omnibus, ce ne sono sicuramente parecchie. La prima è che, da sempre, l’obiettivo primario della norma è stato assicurare un elevato livello di tutela ai consumatori. La seconda è che proprio l’articolo 2 del suo dettato prevede una disciplina specificamente dedicata agli sconti – la prima che, a livello europeo, si occupi dell’argomento in maniera idonea.
La regola generale alla base di questo nuovo quadro normativo è che sia primario l’aggiornamento del sistema di regole alla base della tutela del consumatore per trovare un allineamento con le nuove tendenze presenti sul mercato online. Soltanto così sarà possibile garantire una corretta regolamentazione delle modalità di vendita ed evitare che gli acquirenti incorrano in svantaggiosi pericoli, mascherati da allettanti offerte.
In particolare, la direttiva ue 2019/2161 si pone come obiettivo:
- garantire una maggiore trasparenza nella gestione degli ecommerce, soprattutto con riguardo ai prezzi;
- rimuovere gli oneri eccessivi posti in capo alle imprese;
- informare correttamente i consumatori sui criteri di classificazioni delle offerte presso le piattaforme, prevedendo la fissazione di sanzioni adeguate.
Gli interventi effettuati dalla presente normativa hanno, così, modificato alcune preesistenti direttive nel modo che segue. Sopra ogni cosa, hanno imposto ai titolari di e-commerce di adeguare i propri documenti contrattuali e informativi per operare entro i confini della legalità all’interno dell’Unione Europea.
Sanzioni rafforzate in caso di clausole abusive
Direzione chiara e netta, che non lascia margine ai dubbi: è così che la Direttiva Omnibus agisce a modifica della direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole abusive stipulate con i consumatori. In questo caso, l’intervento è volto all’introduzione di sanzioni rafforzate, simili a quelle previste dal regolamento GDPR.
In particolare, la sanzione può avere un importo che oscilla tra i 516 e i 3.099 euro.
Vale la pena specificare che i singoli Stati membri possono introdurre delle sanzioni personalizzate, a volte anche più elevate rispetto a quelle previste dalla Direttiva Omnibus:
- in Germania, è previsto l’invio di una lettera di avvertimento formale a desistere dal comportamento illecito nell’ambito del commercio online e, solo in un secondo momento, subentra la multa;
- in Francia, oltre alla multa, è prevista anche la possibilità di venire incarcerati. La sanzione è fino a 300.000 euro, ma può essere proporzionalmente aumentata fino al 10% del fatturato medio annuo degli ultimi 3 anni o al 50% dei costi sostenuti per il marketing o per la pratica illecita. A questo, si accompagna l’interdizione professionale per 5 anni. Per le persone giuridiche, è prevista una multa fino a 1,5 milioni di euro.
- in Polonia, la multa può raggiungere il 10% del fatturato annuo dell’anno precedente;
- in Spagna, la multa è compresa tra i 150 e i 10.000 euro, aumentabile da 2 fino a 4 volte i benefici ottenuti mediante la violazione;
- in Olanda, la multa può raggiungere il 10% del fatturato annuo dell’anno precedente, se si è stati sanzionati più volte.
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Sconti sui prodotti offerti ai consumatori
In linea di massima, la regola è che la Direttiva Omnibus vada applicata ogni qualvolta ci sia una promozione, sia che si tratti di una riduzione di prezzo nei termini da-a, sia che si tratti di una riduzione in termini percentuali. In particolare, in entrambi i casi, il commerciante dovrà sempre indicare il prezzo di partenza dell’offerta e, cioè, il prezzo con cui il prodotto è stato esposto negli ultimi 30 giorni prima che lo sconto venisse applicato. Va da sé che l’indicazione circa lo sconto va inserita su ciascun prodotto.
Il motivo dietro questa scelta, imposta a modifica della direttiva 98/6/CE, è da ricercarsi nella volontà di evitare che il prezzo di partenza venga vertiginosamente gonfiato da parte del venditore per far credere al consumatore di essere di fronte a uno sconto imperdibile, quando in realtà si tratterebbe di un inganno confezionato ad arte.
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Pratiche commerciali sleali tra impresa e consumatori
Nel tentativo di disciplinare i rapporti tra imprese e consumatori nel mercato interno ed evitare pratiche commerciali sleali che vadano a ledere proprio l’interesse degli acquirenti, la Direttiva Omnibus è intervenuta con una serie di modifiche alla direttiva 2005/29/CE, agendo su svariati piani.
In primis, ha etichettato come pratica ingannevole il comportamento di chiunque promuova e venda nel territorio di uno Stato un prodotto commercializzato in un altro stato membro, adducendone l’identicità pur sapendo che la composizione dei due prodotti sia diversa (prodotti a duplice qualità). In questo caso, infatti, l’utente viene tratto palesemente in inganno, poiché viene indotto a credere di acquistare un prodotto con caratteristiche che, in effetti, esso non possiede.
In secondo luogo, ha stabilito che i professionisti che consentono agli utenti di effettuare ricerche relativamente a determinati beni e servizi (ad esempio, viaggi o alloggi) devono chiarire direttamente a questi ultimi quali parametri siano stati utilizzati per classificare le offerte, anche se in modo chiaro e conciso.
In terzo luogo, ha posto l’assoluto divieto ai titolari di beni e servizi di pubblicare recensioni e raccomandazioni di consumatori falsi per migliorare la percezione dei consumatori del bene/servizio da loro offerto – una percezione falsata dall’insincerità dei feedback pubblicati. Ad esempio, un sito non può cancellare le recensioni negative lasciate dagli utenti e mantenere solo quelle positive.
Infine, ha previsto l’introduzione di rimedi individuali per i consumatori, calibrati sul singolo caso concreto, ivi compreso l’accesso al risarcimento del danno e, se del caso, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Focus sui diritti dei consumatori
Di diritti, ai consumatori ne spettano. Nel caso di specie, l’attenzione della direttiva UE 2019/2161 si è focalizzata sui maggiori obblighi di trasparenza da parte del venditore, tutte le volte in cui è in presenza di una promozione.
In specie, il consumatore deve essere informato:
- se il prezzo offertogli sia stato deciso sulla base di un processo decisionale automatizzato;
- su quali siano le modalità di classificazione delle offerte nell’ambito dei risultati della ricerca online;
- se stanno per stipulare un contratto con un privato o con un professionista;
- se si applicano o meno le norme sulla tutela legale del consumatore.
Quando non si applica la Direttiva Omnibus?
Per dettagliata che sia, la normativa in questione non si applica sempre e comunque. Sono, infatti, previsti dei casi dove il dettato della direttiva UE 2019/2161 non trova spazio, ma lascia che sia il libero commercio a fare il suo corso.
Questo accade:
- in presenza di prodotti deperibili o vicini alla data di scadenza;
- in tutti quei casi in cui il motivo del cambio di prezzo non può essere fatto risalire a operazioni di sconto;
- in ipotesi di offerte combinate (ad esempio, la tipica “prendi due, paghi uno”);
- in presenza di codici sconto personalizzati o laddove vengano usate carte fedeltà;
- se si è in presenza di annunci generici dove non figurano espressioni come “prezzo più basso” o “miglior prezzo”.
In ciascuna di queste circostanze, l’art. 2 e seguenti della Direttiva Omnibus non trovano terreno fertile per attecchire, sostanzialmente perché il consumatore non corre alcun rischio di essere tratto in inganno.
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La Direttiva Omnibus, una direttiva self-executing
La direttiva UE 2019/2161, progettata con il desiderio di rafforzare la tutela dei consumatori specie con riguardo agli sconti, è stata emanata nel 2019. La peculiarità della Direttiva Omnibus sugli sconti – della quale molti hanno parlato e continuano a discorrere – è il suo essere self-executing. Essa, cioè, è auto-esecutiva. Si definiscono tali, solitamente, le norme sovranazionali o internazionali che dal momento stesso dell’emanazione sono applicabili nei Paesi chiamati in causa dal provvedimento.
Nel caso della Direttiva Omnibus, è prevista un’applicazione che sia, sì, estesa a tutti gli Stati membri, ma che abbia soltanto carattere verticale e non anche orizzontale. Questo implica che i consumatori possono invocare il dettato della direttiva europea in questione contro un Paese UE, ad esempio chiedendone la condanna per un mancato adeguamento alla Direttiva Omnibus; ma non contro altre persone o soggetti di diritto che non abbiano applicato le regole di cui alla direttiva.
Nel caso di specie, in quanto sufficientemente dettagliata a servire allo scopo della regolamentazione, la Direttiva Omnibus avrebbe dovuto essere già applicabile nell’ordinamento di ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea, Italia compresa. Le cose, però, non non andate – e continuano a non proseguire – in questa direzione, almeno non nel nostro Paese.
Come sono andate le cose in Italia?
La Direttiva Omnibus viene emanata nel 2019 con una richiesta di adeguamento pressoché immediata rivolta a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. È il 28 maggio 2022, giorno atteso per il recepimento della norma nel nostro ordinamento, ma il silenzio è l’unica risposta che mantiene la sua stoica fermezza dopo quasi 3 anni dall’emanazione della direttiva comunitaria.
Qualcosa si muove 26 agosto 2022 quando, sulla Gazzetta Ufficiale, viene pubblicata la Legge n. 127 del 4 agosto 2022 (c.d. Legge di delegazione europea 2021), contenente la Delega al Governo per il recepimento e l’attuazione di tutta una serie di direttive e atti normativi dell’Unione Europea, ivi compresa la Direttiva Omnibus.
In particolare, e con precisione, la legge n. 127/2022 specifica cosa gli atti di recepimento di tale di recepimento dovranno contenere. Tra questi:
- sanzioni pecuniarie per la violazione della normativa sulle clausole abusive stipulate tra consumatori e aziende;
- l’introduzione dell’obbligo a carico del professionista di indicare il prezzo di partenza in caso di sconto o riduzione del prezzo;
- l’obbligo per i professionisti che permettono di effettuare ricerche su beni e servizi di accedere direttamente alle informazioni sui parametri usati per la classificazione dei prodotti a loro proposti;
- l’obbligo di trasparenza a carico del professionista e il conseguente divieto di manipolare la sezione delle recensioni per trarre in inganno il consumatore con notizie non veritiere circa il prodotto/servizio offerto;
- l’obbligo di ampliare le informazioni precontrattuali da fornire al consumatore;
- la previsione di sanzioni rafforzate;
- l’attribuzione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di poteri sanzionatori;
- la fissazione del tetto massimo delle sanzioni nel 4% del fatturato annuo, ovvero in 2 milioni di euro se le informazioni relative al fatturato non sono recuperabili.
La Direttiva Omnibus è, poi, entrata in vigore ufficialmente il 22 settembre 2022. Questa data segna un ulteriore punto di partenza per il decorrere di un’altra scadenza: entro 3 mesi dall’entrata in vigore in Italia della direttiva, invero, il Governo dovrà adottare i decreti legislativi di recepimento della stessa.
Il D. lgs. 26 del 7 marzo 2023 modifica, integrandolo, il Codice del Consumo, e in materia di sconti, introduce l’art. 17bis, a cui dedichiamo un contenuto apposito.
Adeguamento alla direttiva se hai un e-commerce
Se sei arrivato fin qui, probabilmente avrai compreso di essere finito in un tunnel alla fine del quale la luce esiste. Devi solo capire come trovare la strada per arrivare a quel fascio luminoso, oltre la miriade di ostacoli che portano tutti lo stesso nome: “adeguamento”.
Già, perché qui la sola strada percorribile – specie a ridosso delle vacanze e degli sconti – è quella di mettersi l’anima in pace e adeguarsi al disposto della Direttiva Omnibus. Le accortezze sono molte e vanno fatte per bene all’interno di un microcosmo qual è un ecommerce, con tutti i profili di complessità che già ad esso appartengono per sua natura.
Se dovessi trovarti confuso e disperso nella miriade di nodi insorti con l’arrivo della Direttiva Omnibus e avessi bisogno di una mano per scioglierne qualcuno, affidati alla consulenza di Legal For Digital.
Gli esperti del diritto sempre a tua disposizione!