Quando si parla di normativa ecommerce non ci si riferisce ad un’unica legge, ma si intende l’insieme delle leggi e degli adempimenti posti a carico del venditore che decide di aprire un’attività on-line.
Il fenomeno dell’e-commerce in Italia ha conosciuto una crescita esponenziale negli ultimi anni. L’abbattimento delle barriere geografiche e la comodità di fare acquisti dal comfort di casa propria sono solo alcune delle ragioni del suo successo. Tuttavia, in quanto settore in costante evoluzione, è fondamentale essere al passo con la normativa che lo regolamenta. In questo articolo, analizzeremo le leggi e gli adempimenti chiave che ogni operatore di e-commerce dovrebbe conoscere nel 2024.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
- 1 Normativa e-commerce Italia, quali sono le regole ecommerce nel nostro Paese
- 2 Cosa si intende per e-commerce?
- 3 Leggi e-commerce: la Direttiva Europea sul commercio elettronico
- 4 E-commerce normativa italia: le normative nel B2C
- 5 E-commerce normativa: il GDPR
- 6 E-commerce normativa: le clausole vessatorie
- 7 E-commerce normativa Italia: il diritto d’autore
- 8 Adempimenti e-commerce: come gestire le email
- 9 Direttiva Omnibus per gli e-commerce, la novità dal 2022
- 10 Adempimenti e-commerce check-list per avviare l’attività di commercio elettronico
- 11 Rischi del mancato adeguamento alla normativa negozio online
- 12 Normativa vendita online fuori UE
- 13 E-commerce normativa 2023: assicurati di rispettarla al meglio
Normativa e-commerce Italia, quali sono le regole ecommerce nel nostro Paese
Prima di tutto non esiste una specifica e-commerce normativa. Ma ci sono una serie di disposizioni che sono applicabili alla vendita online:
- D. lgs. 70/2003 che recepisce la direttiva europea sul commercio elettronico;
- Codice del Consumo, cioè il d. lgs. 206/2005;
- Direttiva Omnibus che si applica agli sconti online e alle recensioni;
- Codice civile: si applicano le disposizioni relative alla conclusione del contratto a distanza;
- Leggi che si applicano all’attività d’impresa in generale;
- Normativa sulle comunicazioni pubblicitarie;
- Regolamentazioni sulla vendita a distanza;
- Norme che si applicano alle vendite con strumenti informatici;
- GDPR in merito al trattamento dei dati personali.
Oltre a questo, le regole di riferimento cambiano in funzione delle tipologie di soggetti coinvolti nelle transazioni. Quindi venditori e acquirenti.
Bisogna inoltre tenere in considerazione le tipologie di prodotti che saranno venduti: ad esempio per i prodotti alimentari il titolare dell’impresa può aprire un negozio on-line solo se risponde a requisiti specifici.
Per la vendita di determinate merci è necessario far riferimento alle discipline specifiche.
Cosa si intende per e-commerce?
E-commerce è la traduzione in inglese di commercio elettronico. Quindi possiamo utilizzare indifferentemente l’espressione italiana o inglese.
La definizione di e-commerce/commercio elettronico è:
transazione e scambio di beni e servizi effettuati mediante l’impiego della tecnologia dell’informatica.
Questa definizione va meglio precisata in questo modo:
si parla di e-commerce quando l’intero processo di vendita avviene totalmente on-line in modo automatizzato.
La particolarità dell’e-commerce è che i soggetti coinvolti nella compravendita non si incontrano personalmente, perché tutto il processo di compravendita avviene in rete.
Questo processo di vendita per via telematica, comporta che il potenziale acquirente ha conoscenza solo di ciò che il venditore mette a disposizione in rete. Sia per quanto riguarda le informazioni relative al prodotto in vendita, sia per quanto riguarda il contratto per concludere l’accordo di acquisto che viene imposto unilateralmente dal venditore.
Inoltre la consegna del bene/servizio non avviene nel momento del pagamento del prezzo: per un bene è differita al momento di arrivo della spedizione (ecommerce indiretto), per un servizio è più rapida (ecommerce diretto), ma non è comunque istantanea come in un negozio fisico.
Non si può parlare di e-commerce in maniera generica, perché la disciplina cambia in funzione dei soggetti coinvolti nel commercio on-line:
- Impresa che vende ad altre imprese, quindi e-commerce B2B: è la vendita all’ingrosso, che può essere svolta anche attraverso la rete web. Cosa che avveniva già prima della nascita dell’ecommerce come lo intendiamo oggi;
- Impresa che vende al consumatore, quindi e-commerce B2C: è la vendita al dettaglio;
- Impresa che vende alla pubblica amministrazione, quindi e-commerce B2Pa;
- Privato che vende ad impresa, quindi siamo nell’ambito del C2B. Ad esempio il caso in cui un privato vende su e-bay e un’impresa è l’acquirente
- Privato che vende ad altri privati, quindi C2C: il caso di vendita su E-bay ad esempio;
- E altre casistiche che per noi sono di minore interesse.
Niente vieta che un’impresa che fa commercio B2B possa fare anche commercio B2C. Ma dovranno essere dedicate alle due categorie 2 sezioni separate del sito: una per l’impresa/acquirente, e l’altra per il consumatore/acquirente .
Quindi a seconda del tipo di negozio online che si intende aprire, si dovrà tenere come riferimento la normativa commercio elettronico specifica.
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Abbiamo fatto con loro l’adeguamento privacy aziendale e del sito web.
La professionalità dimostrata è stata enorme. Come agenzia di web marketing ci è capitato spesso di avere a che fare con legali informatici, ma oggettivamente ad ora possiamo dire che i professionisti di Legal for Digital sono quelli con cui ci siamo trovati meglio: sanno spiegare molto bene i motivi per cui bisogna agire in una determinata maniera, rendendo dunque più masticabile il legalese, e allo stesso tempo conoscono gli strumenti del lavoro quotidiano di un’agenzia come la nostra. Questo è un grande vantaggio per strutturare bene le policy aziendali.
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Youstun
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Leggi e-commerce: la Direttiva Europea sul commercio elettronico
La prima regolamentazione e-commerce da prendere in considerazione è la direttiva europea sul commercio elettronico. Questa normativa si applica soltanto a due tipi di e-commerce:
- B2B
- B2C
La regolamentazione è entrata in vigore nel 2000 ed è stata emanata con l’obiettivo di agevolare la circolazione della prestazione dei servizi on-line, uniformando le legislazioni degli Stati membri. Per essere precisi oggetto della direttiva non è soltanto il commercio elettronico come lo intendiamo noi, ma comprende i servizi delle società dell’informazione, cioè
qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi
La direttiva europea è stata recepita dall’Italia con il d. lgs. 70/2003 che riguarda la libera circolazione dei servizi dell’informazione, e che tocca molti aspetti del commercio elettronico:
Informazioni obbligatorie generali
In base all’art. 7 il venditore deve rendere facilmente accessibili i dati dell’azienda.
La disciplina non si riferisce solo ai dati relativi alla denominazione sociale e domicilio, ma prescrive esplicitamente che devono essere facilmente reperibili i dati di contatto del venditore, quindi l’indirizzo e-mail e numero telefonico.
Devono poi essere fornite tutte le informazioni relative alle caratteristiche dei beni o servizi venduti.
Inoltre devono essere specificate le modalità di conclusione del contratto.
Ogni comunicazione deve essere chiara e basata sul principio di lealtà in materia di transazione commerciale.
Comunicazioni commerciali e spamming
Le comunicazioni di marketing sono parte integrante della vendita e-commerce. Per questo la legislazione e-commerce definisce le regole che devono essere rispettate quando vengono divulgati messaggi pubblicitari attraverso l’e-commerce:
In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:
a) che si tratta di comunicazione commerciale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale e’ effettuata la comunicazione commerciale;
c) che si tratta di un’offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.
Per quanto riguarda le regole e-commerce per le promozioni bisogna tenere presente anche ciò che prevede il Codice del Consumo e la Digital Chart.
Tutte queste normative hanno l’obiettivo di garantire la massima chiarezza e trasparenza al consumatore.
Informazioni dirette alla conclusione del contratto e inoltro dell’ordine
Prima che il consumatore porti a termine l’acquisto deve essere informato circa:
- le fasi che il consumatore deve seguire per portare a termine l’ordine
- la modalità di conclusione e conservazione del contratto, affinchè il consumatore possa accedervi
- le modalità tecniche che permettono all’acquirente di modificare eventuali errori di inserimento dati
- eventuali codici di condotta a cui aderisce il venditore
- quali altri lingue sono disponibili per concudere il contratto
- la modalità di risoluzione delle controversie
Una volta che l’acquirente ha concluso l’ordine, deve ricevere immediatamente la ricevuta per via telematica. La comunicazione deve inoltre contenere il riepilogo delle caratteristiche del bene acquistato e delle condizioni d’uso del bene.
Responsabilità dei provider
Per quanto riguarda i provider, valgono gli stessi principi che abbiamo visto nell’articolo relativo alle responsabilità dei provider per i reati informatici.
Quindi qualora il provider, che non alcun ruolo attivo nella trasmissione delle informazioni, non interviene a modificarle, non ha alcuna responsabilità circa il rispetto delle normative da parte dell’e-commerce. E non ha neppure un obbligo di sorveglianza. Le responsabilità del provider scattano solo nel momento in cui, venendo a conoscenza dell’illiceità del contenuto, non avvisa l’autorità giudiziaria
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24 lezioni di teoria e pratica
Cosa imparerai?
- Fondamenti sul codice del consumo e del commercio elettronico
- Prevenzione e gestione delle controversie legali con i clienti dello shop
- Analisi delle clausole fondamentali per la redazione dei termini e condizioni di vendita
- Definizione della strategia legale per la tutela del proprio shop online
Codici di condotta, composizione delle controversie e cooperazione
Se il venditore e-commerce adotta un codice di condotta promosso dalle organizzazioni imprenditoriali, il documento deve essere messo a disposizione in via telematica, e deve essere redatto in italiano, in inglese e in un’altra lingua comunitaria.
Per quanto riguarda la composizione delle controversie, le parti possono far riferimento ad organi di composizione extragiudiziale che operano per via telematica.
A questo proposito il Regolamento Europeo 524/2013 ha istituito l’ODR, cioè un organismo online specifico per la risoluzione extragiudiziale di controversie nate da operazioni on-line.
Per il venditore è obbligatorio inserire fornire questa informazione sul sito web.
E-commerce normativa italia: le normative nel B2C
Il Codice del Consumo
La disciplina del Codice del Consumo si applica solo quando l’e-commerce è un B2C, cioè l’impresa vende a consumatori che acquistano per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, o artigianale.
Il Codice del Consumo, da una parte, ribadisce i requisiti previsti dal D. lgs. 70/2003, dall’altra introduce tutele ulteriori:
- Il venditore deve fornire tutte le informazioni relative all’impresa;
- Devono essere presentate tutte le caratteristiche del prodotto in vendita. Se per utilizzare il prodotto sono necessarie istruzioni, queste devono essere visibili già prima della conclusione dell’acquisto;
- Il prezzo deve essere chiaro, includendo il totale, le specifiche del prezzo del bene, le tasse, e i costi di consegna;
- Devono essere fornite le informazioni relative ai costi e ai tempi di consegna, con l’obbligo di consegna entro 30 giorni a meno che non sia l’acquirente stesso a concedere una proroga;
- Il venditore deve informare l’acquirente che ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.
Tutte queste informazioni devono essere fornite prima che l’acquirente concluda l’acquisto. Il termine per usufruire del diritto di recesso scatta al momento del pagamento se oggetto della vendita è un servizio di cui può essere fatto il download, altrimenti scatta al momento della consegna del prodotto. Il diritto di recesso non è condizionato da alcuna specifica motivazione. Dalla dichiarazione di voler usufruire del diritto di recesso, scatta l’obbligo da parte del consumatore di restituire la merce e da parte del venditore di restituire il prezzo.
A seguito della recente implementazione della Direttiva Omnibus, il Codice del Consumo è stato ulteriormente arricchito dall’articolo 17 bis, che introduce norme specifiche sulla trasparenza degli sconti e la correttezza delle informazioni di prezzo. In particolare, l’articolo 17 bis richiede che, in presenza di sconti, venga sempre indicato il prezzo precedente del prodotto o servizio, offrendo così ai consumatori un punto di riferimento chiaro per valutare l’effettiva convenienza dell’offerta e prevenendo pratiche commerciali ingannevoli.
Per un approfondimento dettagliato sull’articolo 17 bis del Codice del Consumo e sulle sue implicazioni per l’e-commerce, clicca qui.
Il New Deal
Sebbene dall’entrata in vigore del Codice del Consumo siano passati pochi anni, abbiamo assistito ad una crescita esponenziale del commercio elettronico. Il New Deal per i consumatori, emanato dall’UE all’inizio del 2020, mira a garantire maggior trasparenza alle operazioni commerciali che si svolgono nell’epoca del digitale. Quindi impone ulteriori restrizioni ai commercianti on-line:
- divieto di recensioni false;
- divieto di sponsorizzazioni che trasmettono messaggi falsi;
- trasparenza nell’informare se il prodotto è venduto da un privato o da un commerciante;
- divieto di promuovere riduzioni di prezzo falsate;
- i comparatori di prezzo dovranno specificare i criteri di classificazione.
E-commerce normativa: il GDPR
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l’e-commerce deve rispettare le regole sull’acquisizione del consenso per effettuare campagne di marketing, regole che valgono per tutti i siti web. Ma la vendita e commerce prevede il trattamento dei dati personali anche in un’ulteriore attività, quella che viene svolta nelle pagine di check-out.
Vediamo quindi cosa deve fare l’e-commerce per i due tipi di attività per essere a norma di GDPR:
E-commerce normativa: acquisizione del consenso per attività di marketing
Le due normative che devono essere prese in considerazione sono il GDPR e la normativa sui cookie.
Dall’integrazione delle due discipline si evince che:
- per poter effettuare attività di marketing è necessario il consenso dell’utente;
- Se le promozioni vengono fatte attraverso le e-mail è necessario che il consenso venga dato attraverso un apposito form presente sul sito
- Se l’attività di marketing viene svolta attraverso la profilazione sul sito, allora deve comparire un banner dei cookie appena si atterra sul sito web. Per ogni tipo di attività di marketing deve essere dato specifico consenso attraverso i flag specifici, come abbiamo visto nell’articolo dedicato ai cookie e privacy.
Normativa e-commerce: trattamento dati nelle pagine di check-out
Come anticipato gli e-commerce rispetto ad altri siti web richiedono i dati personali anche nella pagina di check-out. Quindi si ha un ulteriore trattamento dei dati.
In base al principio della minimizzazione dei dati, per cui i dati devono essere trattati esclusivamente per la finalità per cui sono acquisiti, è assolutamente vietato utilizzare questi dati per inserirli in una lista di lead a cui fare operazioni di marketing. Inoltre questi dati devono essere cancellati appena la finalità per cui sono stati acquisiti viene raggiunta.
Commercio online normativa, l’informativa privacy
L’informativa privacy di un sito di commercio elettronico deve spiegare in modo trasparente come vengono raccolti, trattati e conservati i dati degli utenti. Deve inoltre informare su eventuali terze parti coinvolte, come i gateway di pagamento o i servizi di spedizione, e su come questi potrebbero interagire con i dati del cliente.
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E-commerce normativa: le clausole vessatorie
Ricordiamo che le clausole vessatorie comportano che una delle due parti, in questo caso l’acquirente, ceda parte dei propri diritti disponibili. Queste clausole per essere valide necessitano della doppia firma.
Proprio per questo requisito di validità si potrebbe pensare che nel contratto di vendita on-line sia vietato introdurre clausole di questo tipo. In realtà non è così, e ci sono poche pronunce della giurispudenza che possano dare indicazioni definitive in merito.
Una delle ipotesi più accreditate è quella per cui il requisito dell’approvazione specifica da parte della parte debole/compratore viene sostituito dall’obbligo di “login” al sito per poter concludere l’acquisto e dall’apposizione di un apposito flag sulle clausole vessatorie, ulteriore al flag relativo all’accettazione dei termini e condizioni.
La registrazione al sito integra infatti i requisiti della firma elettronica semplice.
Quindi la previa registrazione al sito, con l’inserimento dei dati personali ed una password, più lo specifico flag, potrebbero sostituire l’approvazione scritta alle clausole vessatorie imposte unilateralmente dal venditore.
E-commerce normativa Italia: il diritto d’autore
Quando l’e-commerce si occupa della vendita di merci prodotte da terzi, si pone anche la questione dell’utilizzo di immagini e copy del brand protetti dal diritto d’autore.
Per quanto riguarda le fotografie bisogna distinguere due tipi di immagini:
- Le opere fotografiche: l’immagine contiene dei tratti di cretività tale da rientrare nella definizione di opera innovativa di carattere creativo, per cui gode appieno della tutela del diritto d’autore. Quindi l’autore gode sia del diritto morale di paternità dell’opera, che è un diritto assoluto, sia dei diritti di sfruttamento patrimoniale dell’opera, che invece può essere ceduto o concesso in uso.
- Le riproduzioni fotografiche: sono semplici scatti di vita quotidiana. In questo caso l’autore gode dei diritti patrimoniali previsti per legge e che possono essere fatti valere solo se la foto riporta le indicazioni sull’autore dello scatto e la data in cui è stato fatto. In caso contrario l’ecommerce può riprodurre le fotografie, a meno che non venga dimostrata la malafede.
In ogni caso normalmente fra aziende e negozi ufficiali di rivendita vengono conclusi accordi relativi alla licenza d’uso degli scatti ufficiali del brand. Ma se questi accordi non ci sono, le immagini utilizzate dal brand sul proprio sito non sono riproducibili dall’e-commerce. Stessa cosa vale ovviamente per il copy.
Adempimenti e-commerce: come gestire le email
Ci sono due tipi di e-mail che può inviare un negozio online: e-mail contenenti informazioni di servizio e e-mail spedite ai fini di marketing.
A seconda dell’oggetto dell’e-mail si applica una disciplina diversa e nell’ambito dell’e-mail marketing si distingue il caso in cui il ricevente sia cliente dell’impresa o sia un utente che non ha ancora acquistato.
E-mail transazionali
Le e-mail transazionali sono quei messaggi automatici che riceviamo ogni volta che compiamo un’azione sul sito. Ad esempio le e-mail che danno conferma di un acquisto. Sono e-mail fondamentali per rassicurare un utente. È un pò come se sostituissero il commesso che ci consegna la merce dopo l’acquisto in un negozio fisico.
In questa categoria rientrano anche le e-mail di conferma spedizione, quelle di ringraziamento. Poi ci sono le mail di conferma creazione dell’account, quelle per resettare la password. Queste sono tutte e-mail di servizio.
Tuttavia gran parte di queste e-mail contengono messaggi che sono volti a migliorare la UX dell’utente. Quindi è vero che non hanno uno specifico scopo di marketing, ma di fatto vanno a fidelizzare il cliente.
E-mail promozionali
Le e-mail transazionali si possono trasformare in messaggi di marketing vero e proprio, quando sfruttano l’occasione dell’invio dell’e-mail di servizio per fare up-selling e cross-selling rispetto al prodotto già acquistato.
Infatti in questi casi, quando un utente è già cliente, non è necessario acquisire un consenso specifico ai fini di marketing, se i prodotti che vengono proposti al cliente sono attinenti a quelli che ha già acquistato.
Moltissimi brand utilizzano questa strategia di marketing: da Amazon che fa cross-selling al momento della conferma dell’ordine, così come Yoox, Zalando e molti altri.
Quando invece gli utenti non sono già clienti è necessaria l’acquisizione del consenso specifico a ricevere e-mail promozionali, ai fini del GDPR, attraverso la compilazione di un form sul sito, come abbiamo già visto.
Direttiva Omnibus per gli e-commerce, la novità dal 2022
La Direttiva Omnibus, adottata a livello europeo, rappresenta uno degli strumenti legislativi fondamentali per tutelare i consumatori nell’ambito del mercato interno. Gli e-commerce, come parte integrante del commercio moderno, sono direttamente interessati da molte delle disposizioni previste da questa direttiva. In particolare, riguardo le recensioni e prezzi/sconti, la Direttiva introduce importanti novità.
Regole dell’e-commerce per le recensioni
In primo luogo, per quanto riguarda le recensioni, la Direttiva Omnibus impone una maggiore trasparenza e veridicità. Gli e-commerce sono tenuti a garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori reali che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto o servizio in questione. Questo significa che le recensioni false o manipolate, spesso utilizzate per migliorare ingannevolmente la reputazione di un prodotto o di un venditore, sono ora espressamente proibite. Inoltre, gli operatori di e-commerce devono mettere in atto meccanismi per verificare l’autenticità delle recensioni e devono essere in grado di dimostrare tali verifiche in caso di controlli.
Regolamentazione e-commerce prezzi e sconti
Quando si parla di prezzi e sconti, la Direttiva introduce ulteriori strumenti di tutela per il consumatore. Gli e-commerce non possono più mostrare sconti ingannevoli o fuorvianti. Ad esempio, un prodotto non può essere permanentemente in “sconto” utilizzando come prezzo di riferimento un prezzo “di listino” mai realmente applicato. Questo comportamento, che può indurre il consumatore a credere di ottenere un affare quando in realtà non è così, è ora chiaramente identificato come pratica commerciale sleale. La trasparenza deve regnare sovrana anche nella presentazione dei prezzi, dove tutti i costi aggiuntivi, come spese di spedizione o tasse, devono essere chiaramente indicati e non nascosti fino all’ultimo passaggio del processo di acquisto.
Adempimenti e-commerce check-list per avviare l’attività di commercio elettronico
- Identità dell’impresa: quando si parla di commercio elettronico, la trasparenza è fondamentale. Il cliente deve sapere chiaramente con chi sta facendo affari. Oltre ai dati anagrafici dell’azienda, come partita IVA o numero REA, è essenziale fornire un recapito di contatto diretto e tempestivo, che non lasci l’acquirente nell’incertezza. Questo non solo rispetta la normativa ma rafforza la fiducia con il cliente.
- Caratteristiche del prodotto: la descrizione dettagliata del prodotto o servizio in vendita è essenziale per evitare equivoci o false aspettative. L’acquirente deve essere in grado di comprendere esattamente cosa sta acquistando, includendo specifiche tecniche, dimensioni, materiali e, dove applicabile, informazioni sulla garanzia. Questo evita possibili contenziosi post-vendita.
- Prezzo complessivo: la chiarezza nella composizione del prezzo è fondamentale. L’acquirente deve essere in grado di vedere una distinzione tra il costo netto del bene, le tasse applicabili (come l’IVA) e eventuali spese aggiuntive, come quelle di spedizione o imballaggio. Ciò garantisce che non ci siano sorprese al momento del pagamento.
- Modalità di pagamento e tempi di consegna: offrire diverse modalità di pagamento può aumentare le conversioni, ma è anche importante informare chiaramente gli utenti dei tempi previsti per la consegna. La legge stabilisce un limite di 30 giorni per la consegna a meno che non vi sia un accordo diverso con l’acquirente. Superare tale limite senza una valida ragione può esporre il venditore a sanzioni.
- Info sul diritto di recesso: la legge tutela in modo particolare il consumatore nell’ambito degli acquisti online. Se l’acquirente decide di recedere dall’acquisto, può farlo entro 14 giorni dal ricevimento della merce, senza fornire alcuna motivazione. Il venditore, quindi, deve informare chiaramente l’acquirente su questa possibilità. Se il venditore omette questa informazione, il termine per esercitare il diritto di recesso si estende fino a 12 mesi. Una volta esercitato il diritto di recesso, il venditore ha 14 giorni per procedere con il rimborso.
Sul tuo sito e-commerce, per assicurarti di rispettare le normative, non devono mancare:
- termini e condizioni di vendita,
- privacy policy,
- cookie policy,
- banner dei cookie,
- diciture specifiche nel footer del sito e nelle comunicazioni e-mail.
Rischi del mancato adeguamento alla normativa negozio online
Quali sono le sanzioni per l’e-commerce che non è a norma di legge? E a quali normative si fa riferimento?
Ovviamente tutto dipende da quali sono le norme che non vengono rispettate:
- Se viene violato GDPR si fa riferimento alle sanzioni previste dalla normativa europea.
- Se i prodotti venduti sono disciplinati da una legge specifica si fa riferimento alla legge specifica stessa.
- Se parliamo di mancato rispetto della legge ecommerce, le sanzioni sono previste all’art. 21 del d. lgs. 70/2003. Sono passibili di sanzione amministrativa le violazioni delle norme che fanno riferimento a
- comunicazione delle generalità dell’impresa,
- modalità con cui vengono fatte le comunicazioni di marketing,
- comunicazioni che devono precedere la conclusione dell’acquisto,
- comunicazioni successive all’emissione dell’ordine.
Mettere online un e-commerce senza rispettare le normative vigenti può essere un grave errore. Le sanzioni per mancato rispetto di tali normative sono severe e possono avere ripercussioni gravi, non solo economiche ma anche reputazionali.
Normativa vendita online fuori UE
E se l’e-commerce vende fuori dall’Europa?
Vige il principio per cui deve essere tutelato il consumatore, in particolare se siamo nell’ambito del B2C. Quindi bisogna applicare la normativa del Paese di residenza degli acquirenti.
In questo caso l’ecommerce deve predisporre condizioni contrattuali specifiche per ogni Paese in cui opera, e redatte nella lingua del Paese di riferimento.
Questo vale anche se per estero si intende un Paese UE non italiano. Infatti pur essendo la direttiva sul commercio elettronico volta a uniformare le legislazioni dei singoli Paesi europei, tuttavia le leggi nazionali sono spesso molto diverse l’una dall’altra, quindi bisogna conformarsi alle loro normative.
E-commerce normativa 2023: assicurati di rispettarla al meglio
L’attivazione di un e-commerce è un impegno significativo che richiede attenzione e competenza in diversi ambiti. Sì, una corretta strategia di marketing e una conoscenza profonda del target di riferimento sono essenziali, ma la conformità normativa è una colonna portante di ogni negozio online di successo.
Prima di avviare campagne di marketing, è cruciale assicurarsi che ogni promozione, ogni campagna pubblicitaria e ogni strumento utilizzato siano in linea con la normativa. Questo include la presenza di diciture specifiche, che autorizzino la promozione ai lead acquisiti.
Allo stesso modo, se l’e-commerce si occupa della vendita di prodotti soggetti a normative specifiche, è necessario informarsi e adeguarsi di conseguenza.
È evidente che non si tratta di un percorso da intraprendere in solitaria. L’importanza di avere al proprio fianco professionisti esperti è indiscutibile. In particolare, un legale specializzato nel diritto del web, come il team di Legal for Digital, può fare la differenza.
Oltre all’apertura di un negozio online con l’assistenza di un consulente legale, è impensabile avventurarsi in questo settore senza una solida conoscenza della normativa e-commerce aggiornata al 2023.
Non sottovalutare l’importanza della conformità normativa. Contatta subito Legal for Digital per assicurarti di avere tutte le carte in regola e proteggere il tuo business!