L’opera d’arte NFT, o crypto art, è l’opera d’arte reale o l’opera d’arte digitalizzata, che grazie al processo di tokenizzazione su blockchain, viene dotata di un codice identificativo che ha valore di certificato di proprietà digitale.
Oggi assistiamo ad un hype altissimo nei confronti della crypto art.
ll mondo dell’arte si sta quindi rivoluzionando?
Dalla creazione delle opere d’ingegno fino alla loro divulgazione, tutto si sta spostando dal mondo reale al mondo del digitale. Online circolano opere d’arte virtuali di grande valore, che vengono scambiate attraverso l’uso di criptovalute, grazie alla blockchain.
Forse il mondo del Web 3.0 sta riuscendo a sopperire ai vuoti legislativi che impediscono agli autori di opere d’arte di essere tutelati adeguatamente. E mentre si cerca una tutela attraverso la blockchain, si genera un business che oggi vale milioni e milioni in criptovalute, e non solo.
Cosa c’entrano gli NFT con la crypto art?
Gli NFT sono generati su blockchain e ne ereditano le caratteristiche di autenticità, unicità e originalità, tutte peculiarità proprie dell’opera d’ingegno. Poi, attraverso agli smart contract, viene garantito il disciplinato il rapporto tra titolare dell’opera d’arte e utilizzatori.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
- 1 Cos’è la crypto art
- 2 L’NFT è un’opera d’arte?
- 3 Cosa acquisti quando compri un’opera d’arte NFT?
- 4 Cos’è il trasferimento della proprietà dell’opera d’arte NFT?
- 5 Diritto d’autore e opere “materiali” certificate NFT
- 6 Diritto d’autore su opere d’arte NFT “native” digitali
- 7 Diritto d’autore ieri e oggi
- 8 Perché la crypto art sta spopolando?
- 9 Legal for Digital legale esperto NFT
Cos’è la crypto art
La crypto art è la tokenizzazione di un’opera d’arte digitale o virtuale. Il processo avviene utilizzando la tecnologia blockchain.
La criptoarte oggetto di vendita può essere qualsiasi cosa che abbia le caratteristiche di novità, creatività, e sia frutto dell’ingegno dell’uomo: musica, copy, immagini, GIF.
Una volta generato l’NFT, il token viene commercializzato attraverso marketplace specifici che definiscono i diritti degli artisti e i diritti dei collezionisti. I marketplace utilizzano come tecnologia la blockchain e come strumento di transazione gli smart contracts.
Ricordiamo che ogni transazione generata attraverso il registro distribuito è
- immutabile,
- ha data certa,
- è trasparente,
- non è modificabile,
- è validata dal meccanismo della decentralizzazione.
L’artista, per poter vendere su marketplace, deve compilare un form in cui dichiara di essere titolare del diritto di sfruttamento dell’NFT e si impegna ad offrire determinate garanzie in merito all’opera d’arte che mette in vendita.
Il mondo virtuale della crypto art ha tutte le caratteristiche necessarie per garantire i diritti e regolare i rapporti tra privati così come avviene nel mondo reale, senza però la necessità di un ente centralizzato che garantisce la certezza del diritto.
L’NFT è un’opera d’arte?
Oggi ci sono due filoni di pensiero: quello per cui l’NFT è esso stesso un’opera d’arte, e quello per cui l’NFT è un certificato di autenticità dell’opera d’arte.
Partiamo dalla definizione di opera d’arte. Un’opera d’ingegno è protetta dal diritto d’autore quando è conforme a determinati requisiti:
- originalità
- creatività
- unicità
Queste sono tutte caratteristiche proprie dei token non fungibili, o NFT, generati con la tecnologia blockchain.
Ad oggi non ci sarebbe ostacolo a considerare un’opera virtuale nativa NFT come opera d’arte. Infatti la materialità non è un requisito per godere della tutela del diritto d’autore.
Ma non c’è neppure alcuna normativa che esplicitamente definisce le opere d’arte NFT come opere d’ingegno che rientrano nell’ambito della tutela della LDA (legge diritto d’autore).
Bisogna distinguere le opere d’arte digitali, dalle opere “fisiche” oggetto di tokenizzazione.
Alla domanda posta, se l’NFT è un’opera d’arte, oggi non si può dare una risposta certa.
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Cosa acquisti quando compri un’opera d’arte NFT?
Il primo punto da chiarire è quali diritti acquisisce il collezionista di opere d’arte NFT.
Le domande legali da porsi sono:
- si acquista la proprietà dell’opera d’arte NFT o si acquisisce una licenza d’uso?
- se oggetto di tokenizzazione è un’opera d’arte “fisica”, quali diritti si acquisiscono sull’opera esistente nel mondo reale?
Per rispondere a queste domanda bisogna analizzare la situazione considerando due aspettI:
- Bisogna distinguere il caso di un’opera digitale nata direttamente sul web (opere native digitali), da un’opera NFT che è la riproduzione di un’opera d’arte fisica.
- Chi è che tokenizza l’opera d’arte, se l’artista o un soggetto terzo.
Sappiamo che i collezionisti di opere d’arte spendono cifre incredibili per acquistare gli NFT, sia che siano riproduzione di opere reali sia che siano opere native digitali.
Cos’è il trasferimento della proprietà dell’opera d’arte NFT?
Lo scambio di NFT avviene attraverso lo strumento degli smart contract che vengono che conclusi su marketplace che si avvalgono della tecnologia blockchain. Lo smart contract produce l’effetto di trasferire la “proprietà” dell’opera.
Ma sappiamo che trasferimento della proprietà dell’opera non implica trasferimento dei diritti d’autore legati all’opera stessa.
Soltanto l’artista, autore dell’opera, può trasferire insieme alla proprietà anche i diritti di sfruttamento economico dell’opera stessa, perché è direttamente l’autore a certificare la provenienza dell’opera da se stesso, come se apponesse la propria firma.
Ecco perché è fondamentale sapere se è l’artista o un soggetto terzo che produce e vende l’NFT.
Quindi con la cessione della proprietà dell’NFT non si cede il diritto di copyright, ma significa che quell’opera viene connessa alla propria identità digitale.
Grazie alle caratteristiche degli NFT e della piattaforma blockchain si potrà sempre rintracciare la paternità dell’opera, e seguire lo storico delle cessioni del token.
Diritto d’autore e opere “materiali” certificate NFT
Sono molte le opere d’arte reali che vengono “trasformate” in NFT. Questa prassi, praticata anche da grandi musei, permette da una parte di certificare l’originalità dell’opera, e dall’altra di ricavarne proventi economici. Ad esempio gli Uffizi hanno digitalizzato il Tondo Doni di Michelangelo e poi hanno venduto il rispettivo NFT all’asta, con un ricavato di 140 mila euro.
In questi casi bisogna porsi due domande:
- chiunque è autorizzato a creare l’NFT dall’opera d’arte reale?
- quali diritti acquisisce l’acquirente dell’opera?
Diritto di creazione dell’opera d’arte NFT
Per quanto riguarda la prima questione, non deve essere necessariamente l’artista che ha creato l’opera a vendere il corrispondente NFT, o chi ne ha acquisito i diritti di copyright. Può essere anche un soggetto delegato per la creazione dell’NFT. Deve perciò dimostrare di essere autorizzato alla vendita.
Questo significa che solo il titolare del diritto d’autore sull’opera reale può generare l’NFT.
Il problema si pone per quelle opere che non vengono attribuite al reale autore dell’opera, o che sono il frutto del lavoro di più autori, ma che poi vengono intestare a uno solo. Infatti spesso dagli NFT si ricavano royalties d’importo molto importante, visto anche l’hype del momento, e questo può generare dissidi rispetto alla paternità dell’opera reale.
I diritti del collezionista di opere d’arte NFT
L’acquirente non acquisisce alcun diritto di sfruttamento sull’opera fisica.
In realtà ciò che si acquista è la stringa di metadati associati a quell’opera d’arte.
Ma non solo: anche una volta acquistata, l’opera d’arte digitale rimarrà comunque in rete e sarà visibile da chiunque.
Qual è dunque la convenienza di acquistare la sola certificazione dell’opera se nel mondo reale non ho alcun diritto sull’opera materiale?
Qui si entra nell’ambito del collezionismo e della moda, che hanno interessi che vanno al di là del valore strettamente economico del prodotto.
Diritto d’autore su opere d’arte NFT “native” digitali
Quando un’opera viene tokenizzara e trasformata in crypto art, viene poi venduta dall’artista attraverso piattaforme marketplace, come ad esempio SuperRare.
Qui la domanda da porsi è:
Quali sono i diritti che spettano all’autore dell’opera d’arte NFT e quali quelli che spettano all’acquirente?
Distinguiamo:
- Diritto di paternità dell’opera: le piattaforme marketplace specificano che all’autore spettano i diritti morali dell’opera, che sono innati e non cedibili.
- Diritto di copyright: oltre ai diritti morali, all’autore spettano anche i diritti economici provenienti dall’opera. L’acquirente avrà diritti limitati di utilizzazione economica dell’NFT: vendere, scambiare, trasferire ed utilizzare l’articolo acquistato. Mentre le stesse piattaforme stabiliscono il divieto di far circolare copie dell’opera, e il divieto di sfruttamento commerciale dell’opera attraverso, ad esempio, il suo inserimento in un film o in un video.
- Royalties o diritto di seguito:Attraverso gli smart contract l’artista le percentuali che gli spettano dalla vendita degli NFT nel mercato secondario.
Sempre ai collezionisti è vietato nascondere o disconoscere la paternità dell’opera, così come non è concesso apporre modifiche, distorsioni tali da arrecare pregiudizio all’autore.
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Diritto d’autore ieri e oggi
Il mondo dell’arte è, in questo momento, quello più toccato dall’evoluzione verso il Web 3.0, ossia verso la decentralizzazione. Ma perché?
Sappiamo tutti molto bene quanto sia difficile tutelare un’opera d’ingegno. Il diritto d’autore è innato, ma la legge non è in grado di tutelarlo adeguatamente.
La Legge sul Diritto d’Autore prevede che la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera deve essere provata per iscritto.
Il legislatore ha dato attuazione a questa disposizione attraverso la previsione di registri fisici affidati a società di collecting che annotano tutte le vicende dell’opera. Una di queste società è la SIAE, presso cui si deposita il copyright. Queste società fungono anche da intermediatori dei diritti d’autore, occupandosi della distribuzione delle royalties.
Tuttavia questo meccanismo non funziona benissimo, perché la centralizzazione corrisponde ad un’eccessiva burocratizzazione. Quindi sempre meno artisti registrano il copyright.
La legge quindi non risponde perfettamente alle esigenze degli autori delle opere. Pensiamo poi alla difficoltà di tutelare le opere digitali, oggi sempre più numerose.
Il mondo virtuale della blockchain ha creato nuove regole sorte dall’autodisciplina, ossia dalla decentralizzazione.
Le caratteristiche della blockchain – snellezza delle procedure, certezza della paternità, immodificabilità -permettono all’artista che genera l’NFT dalla sua opera di certificarne la paternità senza troppa burocrazia.
Ma non solo: al meccanismo farraginoso della SIAE nella distribuzione dei proventi dei diritti di copyright agli autori ed eventuali editori, la blockchain risponde con l’utilizzo di contratti smart che consentono di distribuire le royalties in maniera automatica, senza l’intervento di una struttura centralizzata che manualmente periodicamente interviene.
Inoltre nei contratti smart possono essere inserite clausole relative alle licenze di sfruttamento economico dell’opera.
Perché la crypto art sta spopolando?
È vero che chiunque può avere una copia di un NFT: basta fare uno screenshot e salvarlo sul desktop o sul cellulare.
Ma ai collezionisti di NFT questo non interessa: quello che interessa è essere gli unici detentori del token, ossia di un pezzo di blockchain.
Sicuramente la pandemia ha accellerato l’avvento di realtà come il Metaverso, e in questo momento c’è un forte hype verso queste nuove realtà, molto stimolanti. In questi mondi paralleli si creano spazi virtuali di esposizione delle opere, che ne fa innalzare il valore.
Questo hype fa alzare i prezzi delle opere d’arte, quindi le royalties per l’artista sono davvero appetibili. Infatti molti artisti hanno fatto degli NFT un vero e proprio business.
Inoltre rispetto ai fungible token, il valore dell’NFT non è soggetto a volatilità perché non può essere oggetto di trading.
I soggetti coinvolti nella compravendita di NFT possono essere di 3 tipi:
- Collezionisti: appassionati di una nicchia di opere d’arte che non hanno alcun fine economico:
- Speculatori:vogliono trarre un guadagno dall’hype del momento;
- Sostenitori dei nuovi artisti: la crypto art ha aperto le porte a quei professionisti emergenti che autonomamente cercano di farsi spazio nel mondo dell’arte senza rivolgersi ad agenti.
Legal for Digital legale esperto NFT
Se caratteristica principale della blockchain è proprio la decentralizzazione, quindi l’assenza del bisogno di un intermediario che validi gli accordi, quando c’è bisogno dell’avvocato esperto NFT?
Come per le opere d’ingegno reali, anche nel mercato degli NFT i soggetti possono avere interesse a commissionare delle opere NFT ad un’artista.
Il contratto NFT serve proprio a questo: definire le opere commissionate al fornitore e a stabilire la cessione del diritto di proprietà intellettuale al committente.
Ma l’avvocato del Metaverso serve anche per definire i termini e condizioni dei marketplace e delle piattaforme che si occupano del noleggio di NFT.
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