Hai depositato il tuo marchio. Magari ci hai già costruito sopra un sito, un’identità visiva, materiali di comunicazione, investimenti di marketing. Poi arriva una comunicazione dell’UIBM o dell’EUIPO: opposizione alla registrazione.
Qualcuno sostiene che il tuo marchio interferisca con un diritto anteriore e chiede che la registrazione venga respinta.
L’opposizione è una procedura amministrativa attraverso cui il titolare di un marchio anteriore fa valere i propri diritti per impedire la registrazione di un marchio successivo, che ritiene identico o molto simile al suo.
L’opposizione arriva spesso in un momento delicato: quando il marchio è già stato scelto, comunicato, talvolta già utilizzato sul mercato. È quindi essenziale comprendere cosa implica questa opposizione, quali margini di valutazione esistono e come muoversi in modo consapevole.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
Cos’è l’opposizione alla registrazione del marchio?
Quando depositi una domanda di registrazione marchio, questa viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d’Impresa (per l’Italia) o sul Bollettino dei Marchi dell’Unione Europea (per i marchi UE).
Da quel momento, chiunque sia titolare di un diritto anteriore ha tre mesi di tempo per presentare opposizione.
L’opposizione è una procedura amministrativa che si svolge davanti all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale).
Non è un processo, non si va in tribunale, non servono udienze. Si tratta di un procedimento interamente documentale, nel quale le parti depositano atti, memorie e prove, e l’Ufficio decide sulla base del materiale acquisito.
Il soggetto che presenta opposizione, detto opponente, sostiene che il marchio successivo sia identico o simile al proprio, per prodotti o servizi identici o affini, in misura tale da generare un rischio di confusione per il pubblico.
L’opposizione può essere totale, quando riguarda tutti i prodotti o servizi della domanda, oppure parziale, se limitata solo ad alcune classi o voci.
Se l’Ufficio accoglie l’opposizione, la domanda di registrazione viene respinta, in tutto o in parte. In caso contrario, la procedura di registrazione prosegue.
Chi può presentare opposizione alla registrazione del marchio
Possono presentare opposizione:
- Il titolare di un marchio registrato o depositato in data anteriore
- Il titolare di un marchio internazionale con effetti in Italia o nell’UE
- Il licenziatario esclusivo del marchio anteriore
- Chi vanta diritti su nomi, ritratti o segni notori ai sensi dell’art. 8 del Codice della Proprietà Industriale
Se l’opponente ha sede fuori dall’UE o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), per l’UIBM è obbligatoria la nomina di un mandatario. Per l’EUIPO, la rappresentanza è obbligatoria per tutti i soggetti residenti o aventi sede fuori dal SEE.
Le osservazioni di terzi
Accanto all’opposizione, l’ordinamento prevede lo strumento delle osservazioni di terzi. Si tratta di segnalazioni scritte che possono essere presentate da qualsiasi interessato per evidenziare la presenza di impedimenti assoluti alla registrazione del marchio, come la mancanza di capacità distintiva, il carattere decettivo o la contrarietà all’ordine pubblico.
A differenza dell’opposizione, le osservazioni non danno luogo a un contraddittorio né attribuiscono a chi le presenta la qualità di parte nel procedimento. Il loro effetto è diverso: possono indurre l’Ufficio a valutare d’ufficio la domanda e, se del caso, a respingerla sulla base degli impedimenti segnalati.
La gestione dell’opposizione nella fase iniziale
Un punto va chiarito subito: se non intervieni nei termini previsti, l’Ufficio accoglie l’opposizione e la tua domanda di registrazione viene respinta, senza entrare nel merito delle contestazioni sollevate. Per questo motivo, l’opposizione va gestita anche quando appare infondata:
- Verifica i termini: il termine di tre mesi è perentorio. Per i marchi internazionali estesi all’Italia, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nel Gazzettino WIPO;
- Cooling off: dopo la notifica si apre una fase di due mesi (prorogabile fino a 24 mesi su istanza congiunta) per cercare un accordo . Se si trova un accordo presso l’EUIPO, la tassa di opposizione può essere rimborsata all’opponente;
- Valuta il marchio anteriore e la prova d’uso: se il marchio dell’opponente è registrato da più di cinque anni, puoi richiedere la “prova d’uso”. L’opponente dovrà dimostrare l’uso effettivo del marchio negli ultimi cinque anni; se non ci riesce, l’opposizione viene rigettata. La richiesta della prova d’uso deve essere presentata entro il termine per le prime deduzioni difensive
Le possibili scelte davanti a un’opposizione
Ricevere un’opposizione non significa necessariamente arrivare a una decisione dell’Ufficio. Le strade percorribili sono diverse e vanno valutate in funzione della forza delle rispettive posizioni e del ruolo che quel marchio ha nel progetto imprenditoriale.
Accordo dele parti
Dopo la notifica dell’opposizione si apre una fase iniziale pensata per favorire una soluzione consensuale. In questo periodo le parti possono negoziare direttamente o tramite i rispettivi consulenti, valutando forme di convivenza che evitino il proseguimento del contraddittorio.
Le soluzioni più frequenti riguardano:
- Coesistenza dei marchi con limitazioni territoriali o merceologiche,
- Impegno a differenziare i segni, rinuncia parziale a determinati prodotti o servizi.
Se si trova un’intesa, l’opponente ritira l’opposizione e la procedura si chiude senza condanna alle spese per nessuna delle parti.
È spesso la via più rapida e meno onerosa, soprattutto quando la convivenza tra i due marchi è oggettivamente sostenibile.
Limitazione della domanda
Se l’opposizione è parziale, riguarda quindi solo alcune classi o specifici prodotti/servizi, puoi scegliere di rinunciare a quelli contestati e mantenere il resto. La tua domanda prosegue per le voci non toccate dall’opposizione.
Questa strategia ha senso quando le voci contestate non sono rilevanti per la tua attività. Ad esempio, se hai depositato un marchio in tre classi ma operi effettivamente solo in una, perdere le altre due potrebbe non avere alcun impatto reale sul tuo business.
Difesa nel merito
In altri casi è opportuno sostenere il contraddittorio fino alla decisione dell’Ufficio. La difesa può fondarsi su diversi profili, tra cui l’assenza di un uso effettivo del marchio anteriore o la mancanza di un reale rischio di confusione tra i segni.
La valutazione tiene conto di elementi come la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi, l’affinità dei prodotti o servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore e il pubblico di riferimento. Marchi apparentemente simili possono operare in contesti diversi, tali da escludere interferenze concrete sul mercato.
Ritiro della domanda
Vi sono situazioni in cui l’opposizione è fondata: il marchio anteriore è forte, utilizzato, e la sovrapposizione è oggettiva. In questi casi proseguire la procedura può significare sostenere costi elevati per arrivare comunque a un rigetto.
Ritirare la domanda prima della decisione non è una sconfitta, ma una valutazione costi-benefici. Soprattutto quando il marchio non è ancora stato utilizzato sul mercato, ripartire con un segno diverso può risultare meno oneroso che difendere una posizione debole.
Come abbiamo vinto un’opposizione marchio
Un nostro cliente,una piccola azienda italiana attiva nel marketing e nella formazione, aveva depositato la domanda di regitrazione del marchio presso l’UIBM. Poco tempo dopo la pubblicazione sul Bollettino, è arrivata un’opposizione.
A presentarla era una grande azienda francese, titolare di un marchio dell’Unione Europea. Faceva monitoraggio sistematico sui nuovi depositi e aveva intercettato il marchio italiano ritenendolo confondibilmente simile al proprio.
Il fondamento dell’opposizione al marchio
La controparte sosteneva che i due marchi fossero simili e che ci fosse sovrapposizione nelle classi di Nizza. In realtà le classi erano in gran parte diverse, solo una in comune.
E soprattutto il nostro cliente operava esclusivamente in Italia, nel settore della formazione e dei servizi legati al marketing. Nessuna sovrapposizione reale con il business della multinazionale, che aveva sedi in tutta Europa e un perimetro di attività molto più ampio.
Le richieste iniziali dell’opponente
La controparte ha incaricato Praxi, studio milanese specializzato nella gestione di marchi per clienti stranieri, di condurre la trattativa. Le richieste iniziali erano particolarmente incisive:
- Cancellazione del marchio italiano
- In alternativa, modifica del segno
- In ulteriore alternativa, rinuncia alla classe contestata
La fase di cooling off
Come previsto dalla procedura, dopo la notifica dell’opposizione si è aperta la fase di cooling off: due mesi per trovare un accordo, prorogabili su richiesta congiunta.
Abbiamo risposto contestando il presupposto stesso dell’opposizione:
- Non sovrapponibilità effettiva delle attività
- Sproporzione tra la posizione della controparte (gruppo strutturato con presenza europea) e quella del cliente (operatività limitata e ben circoscritta)
Conosciamo bene il settore del nostro cliente. Sapevamo esattamente quali attività svolgeva, quali no, e quali non avrebbe mai svolto. Questo ci ha permesso di distinguere fin da subito tra ciò che era negoziabile e ciò che non lo era.
La gestione delle proroghe
Praxi ha chiesto una proroga del cooling off per continuare a negoziare. Abbiamo acconsentito: era una richiesta normale, segnalava interesse a trovare un accordo.
Poi silenzio. Nessuna proposta, nessun avanzamento.
Dopo settimane senza novità, Praxi ha chiesto una seconda proroga. A quel punto era chiaro che l’obiettivo non era trovare un accordo, ma prendere tempo. Forse speravano che il nostro cliente si stancasse, o che la pressione di una procedura pendente lo spingesse a cedere.
Nella consapevolezza che la richiesta era dilatoria, abbiamo rifiutato la proroga: se volevano continuare, lo avrebbero fatto nei termini ordinari della procedura di opposizione, passando quindi alla fase del contraddittorio con deposito di memorie e, eventualmente, richiesta di prova d’uso del loro marchio anteriore.
Questa nostra presa di posizione è stata determinante per una svolta della trattativa.
L’accordo di coesistenza dei due marchi
A seguito di questa presa di posizione, il confronto è proseguito direttamente con la legale francese della società opponente. Il tono era diverso. Riconosceva la nostra disponibilità a chiudere in via transattiva. Prendeva atto che non eravamo disposti a trattare all’infinito. E proponeva un accordo di coesistenza.
La trattativa si è conclusa con un accordo di coesistenza, basato su condizioni precise:
- Il nostro cliente mantiene il marchio in Italia, senza modifiche
- L’utilizzo resta limitato alle attività di marketing e formazione sul marketing
- Nessuna estensione della registrazione ad altri Paesi Europei
- Nessun utilizzo del marchio in classi di Nizza diverse da quelle dichiarate
L’intesa è stata poi formalizzata in un accordo transattivo bilingue, redatto in italiano e francese e sottoscritto dalle parti, che ha consentito di chiudere l’opposizione senza arrivare alla decisione dell’UIBM e senza condanna alle spese per nessuna delle parti.
Cosa è stato determinante
- Conoscere il cliente e il suo settore. Sapevamo che operava solo in Italia, solo nella formazione e nel marketing. Questo ci ha permesso di rifiutare richieste sproporzionate e di accettare limitazioni che il cliente avrebbe rispettato comunque.
- Valutare il rischio di confusione. La sovrapposizione nelle classi di Nizza era minima, i mercati di riferimento diversi, il pubblico diverso. L’opposizione aveva basi deboli.
- Usare il cooling off in modo strategico. La prima proroga l’abbiamo concessa. La seconda no. Dire no a quel punto ha costretto la controparte a scegliere: chiudere l’accordo o andare avanti sapendo che non avremmo più concesso nulla.
- Non chiudere mai al dialogo. Abbiamo chiarito i limiti, ma lasciato sempre aperta la possibilità di accordo. Questo ha permesso alla controparte di accettare senza perdere la faccia.
Il cliente ha mantenuto il proprio marchio. La multinazionale ha ottenuto garanzie su ciò che le interessava. Nessuno ha dovuto affrontare i costi e i tempi del contraddittorio.
Come funziona la procedura
La procedura di opposizione è in larga parte analoga davanti all’UIBM e all’EUIPO, pur con alcune differenze nei termini e nei costi.
Procedura UIBM (marchi italiani)
Quando depositi una domanda di marchio italiano, l’UIBM ne verifica i requisiti formali e, se tutto è regolare, la pubblica sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d’Impresa. La pubblicazione avviene mensilmente ed è consultabile online.
Dalla data di pubblicazione decorrono tre mesi per presentare opposizione. Il termine è perentorio: scaduto, l’unica strada resta l’azione di nullità davanti al Tribunale delle Imprese.
L’opposizione si deposita tramite il portale online dell’UIBM oppure in forma cartacea. La tassa è di 250 euro.
La procedura si articola in fasi successive, scandite da termini rigidi:
- Verifica ammissibilità: l’Ufficio controlla termine, legittimazione dell’opponente, pagamento della tassa. Se tutto è regolare, comunica alle parti l’apertura della procedura.
Cooling off (2 mesi): fase dedicata alla trattativa. Prorogabile fino a 24 mesi al Tribunale delle Imprese.
Sono due strumenti diversi, con logiche diverse.
| Opposizione | Nullità | |
| Quando | Entro 3 mesi dalla pubblicazione | Dopo la registrazione, senza limiti di tempo* |
| Dove | UIBM / EUIPO (procedura amministrativa) | Tribunale delle Imprese (causa civile) |
| Durata media | 18-24 mesi | 2-4 anni |
| Costi indicativi | €2.000-4.000 | €10.000-20.000+ |
| Esito | Rifiuto della domanda di registrazione | Cancellazione del marchio già registrato |
| Risarcimento danni | No | Sì, se dimostri il danno subito |
*Esiste un limite importante: se hai tollerato consapevolmente l’uso del marchio altrui per cinque anni consecutivi, scatta la cosiddetta convalida (art. 28 CPI). Da quel momento non puoi più chiederne la nullità, salvo che il deposito sia avvenuto in malafede.
L’opposizione conviene quando agisci in tempo: è più veloce, meno costosa e blocca il problema prima che il marchio venga registrato. La nullità è l’unica opzione quando il termine è scaduto, ma richiede un investimento maggiore e tempi più lunghi.
Prevenire tutto questo con Legal for Digital
Spesso le aziende prima scelgono un nome, fanno creare il logo, acquistano un dominio per il sito, e solo una volta che hanno constatato che il business funziona, decidono di registrare il marchio.
Quando però esistono già investimenti, un’identità definita e una presenza sul mercato, un’opposizione alla registrazione può avere effetti davvero devastanti sia economicamente che per la brand identity.
La ricerca di anteriorità serve esattamente a prevenire questa criticità. Si fa prima di depositare, idealmente prima ancora di scegliere il nome definitivo. Consiste nel verificare se esistono marchi anteriori, registrati o depositati, che potrebbero entrare in conflitto con quello che vuoi proteggere.
La verifica va condotta su tutti i mercati rilevanti per il progetto:
- marchi italiani, attraverso la banca dati dell’UIBM
- marchi dell’Unione Europea, tramite la banca dati dell’EUIPO
- marchi internazionali con effetti in Italia o nell’UE, consultando la banca dati dell’WIPO.
Le banche dati gratuite permettono di cercare marchi identici, ma non bastano. Due marchi possono essere diversi nella grafia e comunque considerati confondibili: per somiglianza fonetica (Sky / Scai), visiva (2020 / ZOZO) o concettuale (Sky / Cielo). Intercettare questi conflitti richiede banche dati professionali e competenza nella valutazione.
Inoltre nel 2026 entra in vigore la nuova Classificazione di Nizza, con aggiornamenti fondamentali per servizi digitali, NFT e IA . Una ricerca di anteriorità professionale oggi deve:
- Verificare non solo l’identità, ma la somiglianza fonetica e concettuale.
- Analizzare le banche dati UIBM, EUIPO e WIPO.
- Considerare i nuovi termini della Classificazione 2026 per evitare sovrapposizioni inattese.
Puoi rivolgerti a Legal for Digital, non solo per registrare il marchio e per fare ricorso contro l’opposizione, ma anche per effettuare la ricerca di anteriorità del marchio: verifichiamo la disponibilità del segno prima del deposito, analizzando marchi identici e simili negli ambiti territoriali e merceologici rilevanti per il tuo business. Costa una frazione di quello che costa difendersi da un’opposizione, per non parlare di dover abbandonare un marchio su cui hai già costruito un’identità, un sito, una reputazione.
