Il contratto di fornitura di servizi è la categoria contrattuale in cui possiamo far rientrare i contratti per il web marketing.
I contratti di web marketing sono quelli che si stipulano tra un professionista, marketer, che si impegna a favore del cliente committente, a svolgere l’attività di marketing online. Quindi si intende le attività di social media management, campagne a pagamento sui social o su Google, la SEM, fino alla SEO.
Questo tipo di contratti rientra nella categoria dei contratti di fornitura di servizi perché hanno a oggetto un servizio che si svolge con carattere di continuità, e l’obbligazione è un’obbligazione di fare e non di dare.
Il contratto per servizi non è disciplinato dall’ordinamento italiano, ma si rinvia all’art. 2222 del codice civile relativo al contratto d’opera.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
- 1 Contratto di fornitura di servizi: caratteristiche
- 2 Contratto di prestazione di servizio e contratto di appalto?
- 3 Oggetto del contratto fornitura di servizi web: prestazione continuativa o occasionale?
- 4 Contratto di fornitura di servizi di web marketing: cosa serve
- 4.1 Le parti del contratto di fornitura di servizi web
- 4.2 Durata del rapporto contrattuale nel contratto di fornitura di servizi
- 4.3 Oggetto del contratto di fornitura di servizi: bisogna specificare il servizio
- 4.4 Materiale per lavorare:
- 4.5 Corrispettivo
- 4.6 Proprietà intellettuale
- 4.7 Comunicazioni
- 4.8 Subappalto o subfornitura
- 4.9 Pubblicità
- 5 Esoneri di responsabilità a favore del fornitore
- 6 Clausole vessatorie
- 7 Chi redige il contratto di fornitura di servizi web?
Contratto di fornitura di servizi: caratteristiche
Gli elementi distintivi del contratto di fornitura di servizi sono:
- è consensuale: si perfeziona con l’accordo delle parti;
- è a titolo oneroso: viene eseguita una prestazione dietro pagamento di un prezzo;
- è a prestazioni corrispettive: il professionista del web si obbliga a eseguire un servizio e il cliente si obbliga al pagamento del prezzo;
- è di durata: infatti l’esecuzione del servizio non è una tantum, ma il codice civile fa riferimento a prestazioni occasionali o continuative;
- non c’è vincolo di subordinazione del fornitore rispetto al committente;
- oggetto del contratto: prestazioni periodiche o continuative.
Contratto di prestazione di servizio e contratto di appalto?
Sia il contratto di prestazione servizi che l’appalto rientrano nella categoria del contratto di fornitura servizi.
La differenza principale è relativa al soggetto che svolgerà il servizio.
Nel contratto di appalto il servizio è svolto da un’impresa organizzata, cioè, nel nostro caso specifico da una web agency. La caratteristica dell’appalto è che il fornitore del servizio mette a disposizione i propri mezzi lavorativi per eseguire la prestazione, quindi saranno i dipendenti dell’agenzia a svolgere il lavoro.
Invece nel contratto di prestazione di servizi prevale la mano d’opera del fornitore, quindi del freelance nel caso dei contratti per il web marketing.
Sia in un caso che nell’altro ci si può avvalere della collaborazione di soggetti terzi, attraverso un contratto di subfornitura di servizio. Ma deve essere specificato nel contratto con il committente che ci si avvarrà della collaborazione di soggetti terzi.
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Oggetto del contratto fornitura di servizi web: prestazione continuativa o occasionale?
L’ordinamento distingue le prestazioni occasionali da quelle continuative. Le prestazioni occasionali, hanno carattere d’intermittenza, ogni prestazione è fine a se stessa e non è richiesta professionalità e coordinazione.
La prestazione continuativa, come dice la parola, non viene interrotta per tutta la durata del contratto.
Ma non solo, caratteristiche della prestazione continuativa sono:
- l’attività ha un contenuto prevalentemente artistico o professionale. Quindi ciò che caratterizza l’esecuzione del servizio è il fatto che viene utilizzata la capacità artistica, professionale e personale del collaboratore, senza il supporto di mezzi organizzati.
Sicuramente il contratto di fornitura di servizi di web marketing va inquadrato nella categoria del contratto di fornitura di servizio continuativo: ogni azione specifica compiuta va inserita all’interno di una strategia globale e lo svolgimento del servizio è strettamente legato alle capacità del marketer, quindi perderebbe la sua ragione di essere se la prestazione fosse occasionale.
Quindi non basta che una campagna di advertising abbia una data di inizio e una data di fine per considerarla una prestazione occasionale, perché la singola campagna è solo una parte del servizio.
Anzi normalmente nelle clausole del contratto di somministrazione del servizio si stabilisce che il professionista/consulente garantisce la continuità del servizio.
Contratto prestazione servizi e contratto di realizzazione d’opera
In entrambi i casi non si crea un rapporto di lavoro subordinato fra i due soggetti. In entrambi i casi il contratto è a titolo oneroso. Entrambi i tipi di contratti possono riguardare il web.
Il contratto di prestazione d’opera si applica quando l’attività ha per oggetto la consegna di un risultato definito nel contratto. Quindi si utilizza questa forma contrattuale ad esempio per il contratto di realizzazione del sito web.
Nel casi del contratto di prestazione d’opera verrà stabilita una data di inizio e una data di fine del rapporto contrattuale. Invece il contratto per la fornitura di servizi è tipicamente di durata.
Quindi sono contratti di prestazione di servizi:
- contratto di social media management
- servizio di link building
- contratto SEO
- servizio di manutenzione sito web
- contratto di web marketing
- contratto per advertising
Sono invece contratti di prestazione d’opera:
- contratto di realizzazione sito web
- contratto sviluppo software
- contratto per grafico
- contratto per servizio fotografico
Contratto di fornitura di servizi di web marketing: cosa serve
I contratti di servizi web avranno ognuno le sue peculiarità in base al servizio offerto e allo specifico processo lavorativo del professionista.
In questa sezione andiamo a vedere tutto ciò che non va trascurato per essere sicuri che il contratto di servizi adempia alla sua funzione principale di tutela delle parti:
Le parti del contratto di fornitura di servizi web
Il contratto per essere valido deve contenere i dati identificativi delle parti.
Le parti nel contratto per servizi web sono il fornitore che sarà il libero professionista o l’agenzia web, e il committente che può essere un’impresa o un’agenzia web nel caso di contratto di subfornitura.
È importante che sul contratto sia esplicitato chi ha il potere di firma, e chi è il referente decisionale che si interfaccia durante il rapporto di collaborazione, con il fornitore del servizio.
Durata del rapporto contrattuale nel contratto di fornitura di servizi
Come già detto nell’ambito della fornitura di servizi di web marketing, come l’advertising e il social media management, i contratti sono di durata.
Quindi si può stabilire un tempo determinato o indeterminato. Si può anche prevedere il rinnovo tacito.
Se invece siamo nell’ambito di contratti di prestazione d’opera, quindi realizzazione sito web, contratto di sviluppo software, allora il contratto avrà una data di inizio e una data di fine che coinciderà con la consegna dell’opera.
Nel caso di contratto di prestazione d’opera, possono essere previste delle penali nel caso di ritardo nella consegna imputabile al fornitore.
Oggetto del contratto di fornitura di servizi: bisogna specificare il servizio
L’obbligazione deve essere descritta in modo dettagliato. Ma nello stesso tempo deve essere utilizzato un linguaggio chiaro, accessibile e trasparente. Se è vero che scopo principale del contratto è tutelare le parti, è anche vero che serve anche a prevenire disguidi e fraintendimenti.
Specificare bene il servizio significa:
- per ogni azione precisare perché viene fatta e quali sono i KPI rilevanti;
- definire l’obiettivo del brand, il tono di voce da utilizzare;
- accordarsi per i report e per un appuntamento periodico per monitorare l’attività svolta;
- se si prevede la revisione del materiale definire il numero di revisioni consentite e le entità dei cambiamenti che il committente può richiedere;
- se è prevista l’approvazione del materiale, stabilire il tempo massimo di attesa e cosa significa un eventuale silenzio da parte del committente;
- definire uno standard di servizio qualitativo: il committente ha diritto a monitorare il servizio durante la sua esecuzione;
- impegnarsi per un’obbligazione di mezzo e non di risultato.
Materiale per lavorare:
Con riferimento a testi e creatività, come video, foto, immagini, deve essere previsto contrattualmente chi fornisce il materiale.
Se il committente deve fornire del materiale al marketer affinché quest’ultimo possa creare un post o un articolo, va previsto uno standard qualitativo e quantitativo minimo.
Se per l’editing del materiale stesso il cliente si appoggia a un soggetto terzo, allora deve essere prevista l’esenzione di responsabilità a favore del marketer, in caso di ritardi.
Così come è opportuno per il fornitore inserire una clausola di esenzione di responsabilità nell’eventualità in cui il materiale fornito dall’utente sia coperto da copyright.
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Corrispettivo
Distinguere il compenso dai costi del servizio (ad esempio budget per le campagne) che sono a carico del committente.
L’ordinamento non pone vincoli circa la modalità di pagamento del prezzo.
Per i servizi si possono prevedere delle fee periodiche.
Per il contratto d’opera si può stabilire un acconto e un saldo a data fissa (meglio evitare la dicitura “alla consegna”).
Proprietà intellettuale
Con riferimento al materiale prodotto durante l’esecuzione del servizio:
- Copy
- Grafica
- Sito web
- Articolo per blog
- Piano editoriale
Si trasferiscono i diritti patrimoniali di post, articoli, strategia SEO.
Mentre si trasferisce il solo diritto di sfruttamento su template, sito custom, sito costruito su un CMS. A questo proposito bisogna stabilire se viene data l’esclusiva sulla struttura creata.
Comunicazioni
- Scrivere nel contratto quali saranno i mezzi di comunicazione utilizzati, affinché, se c’è una controversia, saranno gli unici a poter essere utilizzati come mezzo di prova. Privilegiare la mail. Se viene data una comunicazione importante per telefono, è opportuno fare un recap per e-mail;
- Riservatezza: per impedire al fornitore di divulgare informazioni riservate di cui viene a conoscenza durante l’esecuzione del servizio.
Subappalto o subfornitura
Se l’agenzia o il freelance intendono avvalersi di collaborazioni di professionisti terze parti, deve essere scritto nel contratto.
Tra fornitore e subfornitore sarà poi stipulato un contratto con cui vengono definiti i compiti del subfornitore, che sarà responsabile solo nei confronti del fornitore/committente.
Invece il fornitore originario risponde al committente del servizio, sia per la sua opera che per quella del subfornitore.
Pubblicità
Se i fornitore vuole inserire il proprio logo sul prodotto realizzato, oppure se vuole inserire il cliente nel proprio portfolio, deve essere previsto dal contratto. Infatti non è scontato che il cliente sia favorevole e ha diritto di opporsi se il fornitore agisce a sua insaputa.
Si può inserire una clausola generica che lascia lo spazio più ampio possibile al marketer di utilizzo della promozione, o si possono stabilire i canali specifici in cui il fornitore può farsi pubblicità.
Esoneri di responsabilità a favore del fornitore
- Prima di tutto il fornitore non deve subire l’inerzia del cliente. Quindi bisogna escludere le responsabilità nei casi di ritardi nell’esecuzione del servizio, dovuti al committente stesso (approvazione del copy, consegna del materiale per fare un post);
- Esclusione di responsabilità per materiale proveniente dal committente o da soggetto terzo coperto da copyright;
- Se il committente interviene direttamente nella strategia di marketing (pubblica post per conto suo, mette mano alle campagne);
- Credenziali e password: alla scadenza del contratto il professionista si obbliga a cancellarle, e il committente a modificarle;
- Adempimenti legali relativi al GDPR: il committente è il titolare dei dati degli utenti, il fornitore è responsabile dei dati. Il primo ad essere obbligato è il committente e solo lui può avere una panoramica completa di come i dati saranno trattati. È onere del fornitore inserire la clausola contrattuale della nomina a responsabile se il titolare del sito non lo fa di sua iniziativa;
- Bug di sistema e aggiornamenti algoritmo.
Clausole vessatorie
Sono quelle clausole che limitano la libertà di uno dei contraenti, quindi in base all’ordinamento hanno bisogno della doppia firma altrimenti sono nulle.
- Imposizione del foro competente favorevole al fornitore
- Clausola risolutiva espressa nel caso di mancato pagamento del prezzo
- Previsione del diritto di recesso che nel caso del rapporto B2B non è obbligatorio
- Rinnovo tacito del contratto. In questo caso deve essere inserita anche una clausola che permette alle parti di recedere entro un dato termine che deve essere favorevole ad entrambe
Chi redige il contratto di fornitura di servizi web?
Il contratto di fornitura di servizi e il contratto d’opera, così come l’appalto, non richiedono forme particolari per essere a norma di legge. Bastano la forma scritta e la firma delle parti contraenti.
Per quanto riguarda il contenuto vige quindi il principio dell’autonomia contrattuale.
Ma bisogna prendere in considerazione questi aspetti:
- il contratto deve essere a norma di legge;
- bisogna utilizzare un linguaggio specifico affinché davanti ad un giudice le clausole siano non eccepibili;
- bisogna conoscere le implicazioni legislative del contratto, al di là dell’accordo specifico.
Se non hai la certezza di saper fare tutte queste cose, allora ti consiglio di rivolgerti ad un legale esperto in contratti per il web.
E se ho il preventivo fatto bene?
Molte delle clausole presenti nel preventivo saranno riprese per redigere il contratto.
Tuttavia cambiano tono e forma di uno rispetto all’altro.
Il preventivo ha lo scopo di convertire, quindi si utilizzerà un tono di voce volto a promuovere il servizio che vogliamo vendere.
Il contratto invece ha lo scopo di tutelare le parti. Anche se il linguaggio sarà chiaro, trasparente e accessibile, il tono di voce deve essere più formale.
Inoltre il preventivo anche se firmato non obbliga le parti, quindi un giudice ne terrà conto solo per capire la reale intenzione delle parti.
Il contratto di fornitura servizi fac simile per il web non serve
Un fac-simile per definizione deve essere adatto a risolvere le esigenze di tutti, quindi in concreto non dà soluzioni ma solo linee guida. Come fa questo stesso articolo.
Poi il tutto va impostato per essere adattato al caso concreto. Per redigere un modello di contratto di fornitura di servizi per il web, è opportuno rivolgersi ad un legale esperto della materia contrattualistica e che abbia conoscenze approfondite di web marketing.