I concorsi a premi e le operazioni a premio sono le due tipologie di manifestazioni a premio previste dalla normativa italiana.
Giveaway, contest online, instant win sono invece terminologie non contemplate dalla nostra legge.
Le manifestazioni a premi sono disciplinate da una normativa ormai datata perché risale al 2001, quando internet e soprattutto i social network non erano ancora strumenti di uso quotidiano.
Oggi la realtà è diversa: da un lato la comunicazione è cambiata, e dall’altro il concorso a premi online è una delle principali strategie tecniche di engagement con cui le aziende si promuovono.
Ci troviamo quindi di fronte a una realtà in cui la legge non è in grado di rispondere alle esigenze attuali. Questa è la ragione per cui il MISE aggiorna di frequente le FAQ per integrare le lacune legislative.
Nel nostro studio, specializzato in diritto del web, abbiamo sentito l’esigenza di scrivere una guida pratica per imprenditori che vogliono organizzare un concorso: si tratta del libro “Contest e concorsi a premi online”, di cui in questo articolo trovi una sintesi.
Parliamo di premi e concorsi: vediamo quali sono gli aspetti principali da considerare per organizzare un concorso a premi senza rischiare sanzioni.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
- 1 Concorsi a premi e operazioni a premi: le differenze
- 2 Tipologie di manifestazioni a premi
- 3 Normative concorsi a premi
- 4 Manifestazioni a premio escluse dalla normativa
- 5 Organizzazione concorsi a premi soggetti alla normativa
- 6 Soggetti autorizzati ad organizzare un concorso a premi
- 7 Requisiti dei concorsi a premi
- 8 Consenso e concorso a premi: il GDPR
- 9 Le sanzioni amministrative previste per i concorsi e le estrazioni a premi
- 10 Quanto costa organizzare un concorso a premi?
- 11 Come organizzare un concorso a premi?
Concorsi a premi e operazioni a premi: le differenze
I concorsi a premi e le operazioni a premio sono le due tipologie di concorsi previste dalla normativa italiana, e che rientrano nella categoria delle operazioni a premi.
L’art. 1 del D.P.R. 430/2001 definisce le manifestazioni a premi in questo modo:
Le manifestazioni a premio sono le promesse di premi al pubblico che hanno come scopo quello di favorire nel territorio italiano la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di prodotti o prestazione di servizi, aventi fini anche in parte commerciali.
Quindi con la manifestazione a premio l’organizzatore fa una promessa al pubblico.
Il Codice civile prevede che la promessa al pubblico si perfezioni con la sola dichiarazione dell’organizzatore, e produce effetto non appena tale dichiarazione viene resa al pubblico senza bisogno di accettazione.
In pratica, tutti i concorsi a premi comprendono le manifestazioni in cui vengono aggiudicati dei premi senza alcuna condizione d’acquisto.
L’attribuzione può dipendere:
- dalla sorte, come nel caso delle vincite per estrazione;
- dall’abilità, pensiamo alla capacità dei concorrenti nel formulare pronostici o giudizi;
- da un congegno o macchinario che abbia le caratteristiche adatte per far determinare l’individuazione dei vincitori alla sorte.
Le operazioni a premio invece sono manifestazioni nelle quali viene offerto un premio a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotto o servizio.
Siccome molte tipologie di concorsi con acquisto sono esclusi dalla normativa, è possibile organizzarli anche con un budget limitato.
Tipologie di manifestazioni a premi
Da quando sono nati i social media, abbiamo a disposizione più tipologie di manifestazioni a premi e ne riconosciamo quattro.
Concorsi a premi offline
I concorsi a premi offline sono regolati dalla normativa. Rientrano in questa tipologia i concorsi gratuiti, quelli per cui non è richiesto di acquistare alcun prodotto per partecipare. Possono essere a estrazione finale, oppure prevedere una giuria nel caso in cui per vincere bisogna dimostrare un’abilità.
Contest online
Sono concorsi con premi ma online. Vengono definiti con il termine inglese perché questa strategia di marketing è stata recepita dall’America: la loro nascita coincide con lo sviluppo della comunicazione sui social, canale molto utilizzato per la promozione.
Quando i concorsi sono sul web gli utenti si registrano su un sito dedicato, dove è prevista la compilazione di un form con i dati anagrafici e l’eventuale consenso ai fini marketing. Nell’ambito dei contest online rientrano anche i concorsi su Facebook e gli Instagram contest.
Questi concorsi hanno una particolarità: se si svolgono su un server straniero, per adempiere alla normativa italiana l’organizzatore deve utilizzare un sistema di mirroring per la raccolta dei dati e l’estrazione del premio deve avvenire su server italiano.
Giveaway
L’obiettivo del Giveaway è generare lead attraverso i social media e quelli più ingaggianti per questo tipo di comunicazione sono Instagram e TikTok.
Concorsi a premi “Instant Win” e “Rush and Win”
Nel primo caso l’estrazione avviene al momento della partecipazione, nel secondo i vincitori sono coloro che per primi adempiono alle condizioni richieste dal concorso. A tal proposito nelle FAQ il MISE precisa che i vincitori del Rush and Win possono partecipare all’estrazione di ulteriori premi.
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Normative concorsi a premi
Il D.P.R. 430 è la normativa di riferimento principale che disciplina le manifestazioni a premi ed è il punto di riferimento per l’organizzazione del concorso. Il Decreto del 2001 suddivide i concorsi a premi in due grandi categorie: quelli soggetti alla normativa, e quelli esclusi dalla normativa. Poiché la normativa è datata, per una corretta interpretazione deve essere integrata con le FAQ del MISE.
La seconda normativa di riferimento è il Codice del Consumo per la tutela dei consumatori. Quando promuoviamo il concorso bisogna tener presente il divieto di pubblicità ingannevole e il divieto di concorrenza sleale. Possono essere oggetto di sanzione:
- la carenza informativa circa natura, condizioni e modalità da seguire per ottenere il premio;
- la previsione di un sistema complesso per partecipare al concorso;
- la previsione di un sistema articolato per richiedere il premio.
Non dobbiamo ostacolare in alcun modo i diritti dei consumatori.
La terza normativa da considerare è il GDPR per il trattamento dei dati, secondo il quale il regolamento del concorso deve essere completo di informativa privacy. Se acquisiamo dati per finalità di marketing dobbiamo richiedere il consenso così come previsto dalla normativa europea.
Manifestazioni a premio vietate
Cosa NON possiamo fare quando organizziamo un concorso a premi?
- Non possiamo mettere in palio premi in denaro: la legge prevede che soltanto lo Stato possa mettere in palio questo tipo di premi.
- Non possiamo condizionare la partecipazione a un concorso con il pagamento di una somma di denaro. Si rientrerebbe infatti in una fattispecie riconducibile alle lotterie, materia che la legge riserva allo Stato, perché la somma di pagamento rappresenta una posta di gioco. In questo caso le sanzioni potrebbero arrivare fino ad euro 500.000.
- Non possiamo richiedere al vincitore di versare una somma, anche piccola, per ricevere il premio.
Per quanto riguarda la vincita di premi sotto forma di viaggio, con una sentenza del 2012 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che “è necessario fornire al consumatore un’informazione chiara e comprensibile, vietando inoltre di porre a carico dello stesso azioni che altrimenti non avrebbe compiuto, compreso il sostenimento di costi anche irrisori”.
Come promuovere un concorso a premi?
La promozione di un concorso a premi deve rispettare i principi del Codice del Consumo, ma anche il dettato del D.P. R. 430. Queste sono le indicazioni del MISE:
“Il materiale pubblicitario della manifestazione, se non accompagnato dal regolamento, deve riportare, anche nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, informazioni relative al tipo di manifestazione, alla sua durata, alle condizioni di partecipazione e, ove trattasi di concorso, al valore complessivo dei premi posti in palio.”
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Manifestazioni a premio escluse dalla normativa
Nell’art. 6 il D.P.R. 430/2001 indica le manifestazioni per cui non si è tenuti ad applicare la normativa, ovvero quelle che non hanno esclusivamente o prevalentemente scopi di natura commerciale. Riconosciamo sei tipologie di manifestazioni a premio escluse dalla normativa.
1) I concorsi indetti per opere letterarie, artistiche, scientifiche, per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale, industriale o informatico.
Il ministero ha precisato che l’esclusione dalla normativa riguarda le iniziative basate sulle capacità e abilità dei partecipanti e non su generici lavori o prestazioni non aventi tali caratteristiche.
La partecipazione al concorso non deve prevedere un acquisto preventivo perché prevarrebbe lo scopo commerciale.
I premi messi in palio devono configurarsi alternativamente come:
- corrispettivo di prestazione d’opera,
- riconoscimento del merito personale,
- titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.
2) Le manifestazioni radiotelevisive e radiofoniche. È prevista l’esclusione dalla normativa delle manifestazioni nelle quali è contemplata l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive agli spettatori presenti nei luoghi dove queste si svolgono. Per le emittenti radiofoniche si considerano presenti in studio gli ascoltatori che intervengono attraverso collegamento radiofonico o altro collegamento a distanza.
3) Le operazioni a premio con offerta di premi costituti da sconti sul prezzo. Rientrano in questo caso di esclusione le operazioni con offerta di premi o regali costituiti da:
- sconti sul prezzo per l’acquisto di prodotti o servizi dello stesso genere di quelli acquistati;
- sconti sul prezzo per l’acquisto di prodotti o servizi di genere diverso ma a condizione che essi siano offerti per promuovere la vendita del prodotto acquistato;
- quantità aggiuntiva del prodotto promozionato.
4) Le manifestazioni con offerta di buoni. Tra le manifestazioni escluse ci sono quelle costituite da premi concessi a fronte di una determinata spesa e consistenti in buoni da utilizzare su una spesa successiva.
5) Manifestazioni con premi destinati a enti o istituzioni di carattere pubblico. L’esclusione dalla normativa è prevista per le manifestazioni nelle quali, nonostante vi sia una finalità commerciale, i destinatari dei premi sono enti o istituzioni pubbliche o che hanno finalità sociali o benefiche (ad esempio un premio conferito a una scuola o a una classe di quella scuola).
6) Manifestazioni in cui vengono messi in palio premi di basso valore.
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Il minimo valore del premio
La questione “minimo valore” merita un approfondimento.
La dicitura stabilisce che rientrano nei casi di esclusione dalla normativa le manifestazioni i cui premi sono costituiti da oggetti di minimo valore. Il legislatore precisa che tale esclusione è condizionata dal fatto che il premio non dipenda:
- dalla natura delle vendite alle quali le offerte sono collegate;
- dall’entità delle vendite alle quali le offerte sono collegate.
Per fornire una nozione di minimo valore e delineare il suo ambito applicativo abbiamo fatto riferimento per molto tempo all’art. 107 del R.D.L. n. 1077/1940. Tale disposizione assimila il valore minimo a quello di lapis, bandierine, temperini, calendari e simili.
Nelle FAQ del ministero aggiornate al gennaio 2018 il problema sembrava finalmente risolto, perché si ribadiva che era da ritenersi superata l’interpretazione di minimo valore fornita con la Circolare del 2002 in riferimento all’art. 107 del R.D.L. n. 1077/1940.
Le FAQ derivavano dal Parere dell’Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2017, le quali hanno disposto che per avere l’ipotesi di esclusione dalla normativa il singolo premio deve essere di valore pari o inferiore a euro 25,82. Il soggetto promotore dell’iniziativa non potrà consentire che una stessa persona vinca più di un premio, superando tale valore nello stesso periodo di imposta corrispondente all’anno solare. Purtroppo, questa interpretazione è stata portata avanti per pochissimo tempo.
Nelle FAQ aggiornate del mese di luglio 2018 il ministero ha dovuto fare un passo indietro poiché l’Agenzia delle Entrate ha precisato con suo parere che l’esclusione è riferita ai soli casi di “operazioni a premio” e non si estende ai concorsi.
Oggi il minimo valore è quello che si riferisce a lapis, bandierine, temperini, calendari e simili, mentre per le sole operazioni a premio rimane il minimo valore di euro 25,82.
Nonostante si sia parlato di euro 2,00, poi euro 1,00 e così via, non c’è un valore fissato in euro. Il Ministero, interpellato dal nostro studio Legal for Digital, ha dichiarato che attualmente il minimo valore è orientato su euro 1,00.
Quando parliamo di valore del premio ci riferiamo al valore di mercato e non a quanto lo abbia realmente pagato il promotore del concorso: in questi casi la presenza di un avvocato è fondamentale per evitare che il promotore del concorso a premi subisca sanzioni salate.
Organizzazione concorsi a premi soggetti alla normativa
È arrivato il momento di capire cosa dobbiamo fare per organizzare un concorso a premi se soggetto alla normativa.
I promotori del concorso devono versare una cauzione per garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi.
Il soggetto beneficiario della cauzione è il Ministero Dello Sviluppo Economico e la cifra da versare va calcolata con riferimento al valore orientativo o prevalente di mercato del bene e non al valore di costo.
È necessario versare la cauzione:
- in caso di concorso a premio, nella misura pari al 100% del valore complessivo dei beni promessi al netto di IVA;
- in caso di operazioni a premio, nella misura del 20% al netto di IVA.
La cauzione può essere prestata tramite fidejussione bancaria o con deposito in denaro o in titoli di stato.
Redatto il regolamento e prestata la cauzione, inviamo i moduli in modalità telematica al Ministero tramite il servizio Prema Online almeno 15 giorni prima della data di inizio del contest.
In un momento successivo incarichiamo un notaio o il responsabile della camera di commercio che attesti la regolarità dell’estrazione dei premi e rediga il verbale di chiusura da trasmettere in modalità telematica.
Soggetti autorizzati ad organizzare un concorso a premi
La normativa che regolamenta le manifestazioni a premio indica quali sono i soggetti che possono organizzare un contest.
Solo i soggetti iscritti nel Registro Imprese sono legittimati a organizzare i concorsi a premi:
- imprese distributrici dei beni o servizi promozionati,
- consorzi e società anche cooperative,
- imprese commerciali fornitrici,
- imprese produttrici.
La norma è chiarissima: i soggetti autorizzati a organizzare i contest offline e online sono solo coloro che sono iscritti al registro imprese competente.
Affidati a un consulente esperto, perché spesso vediamo freelance organizzare concorsi sul web.
Le FAQ del Ministero dello Sviluppo economico precisano che “Le iniziative svolte da soggetti che non rientrano nelle succitate categorie sono vietate e sottoposte a sanzione amministrativa pecuniaria da una a tre volte l’IVA sul montepremi posto in palio”.
Le imprese possono essere anche straniere, ma in quel caso devono avvalersi di un rappresentante fiscale con sede in Italia.
La delega
Le imprese promotrici possono delegare agenzie di promozione, avvocati esperti in contest o agenzie marketing per lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari relativi alle manifestazioni a premio.
La delega non riveste una forma specifica e può essere prevista a tempo indeterminato. Può riguardare una o più operazioni e, in caso di richiesta da parte del Ministero, deve essere trasmessa in copia conforme all’originale.
Le imprese promotrici possono nominare un rappresentante fiscale, persona fisica o società, che agisca in qualità di mandatario della stessa nel caso in cui non sia residente e debba compiere operazioni in Italia ai fini IVA. Il responsabile fiscale risponde all’operatore estero e agisce in nome e per conto dello stesso per tutti gli adempimenti IVA.
Coinvolgimento e responsabilità di soggetti terzi
Spesso organizzano i concorsi a premi più aziende associate: una delle due promuove e l’altra mette il premio in palio. L’associazione tra due o più imprese avviene quando, per fini economici svolti in base anche all’oggetto sociale, le aziende promuovono la conoscenza di prodotti o di servizi, di ditte, di insegne o di marchi, la vendita di determinati prodotti o di servizi aventi un fine, in tutto o in parte, commerciale.
Requisiti dei concorsi a premi
Vediamo quali sono le caratteristiche comuni a tutti i tipi di concorsi, offline, online, esclusi dalla normativa o rientranti nella normativa.
- Regolamento concorso a premi: il regolamento è l’atto più importante del concorso e deve essere scritto con criterio. Il regolamento deve: essere comprensibile e chiaro per l’utente che è invitato a partecipare al concorso, essere redatto per iscritto, contenere i contenuti obbligatori per legge.
- Finalità commerciale: gli scopi dei concorsi a premi sono favorire l’awareness, aumentare le conversioni, fidelizzare i clienti. Attraverso i contest è possibile creare un database di clienti ai fini di marketing e profilazione. Sussiste quindi un fine commerciale, da perseguire solo da imprese produttrici, commerciali o distributive iscritte nel Registro Imprese.
- Rispetto del principio di territorialità: i concorsi a premi sono soggetti all’ordinamento giuridico italiano e devono essere svolti in Italia. Qualora un’impresa estera o un’impresa italiana intendano svolgere in territorio italiano un contest avvalendosi di una piattaforma cloud o di un server allocato all’estero, occorrerà che le stesse utilizzino un sistema di mirroring per la raccolta dei dati di partecipazione. Un consulente esperto può dare suggerimenti utili per organizzare contest online sui social media che hanno i server allocati negli Stati Uniti.
- Gratuità: il requisito della gratuità deve sussistere sempre, sia in caso di operazioni a premio, sia in caso di concorso a premio.
- Premio: il premio ha lo scopo specifico di invogliare il consumatore all’acquisto e richiamare l’attenzione sul prodotto dell’impresa o sul suo marchio.
- Durata: la normativa pone dei limiti. Il termine massimo di durata di un concorso a premio è un anno, decorrente dalla data di inizio con termine il giorno di individuazione dei vincitori. Mentre non è previsto un termine massimo per la consegna del premio.
Consenso e concorso a premi: il GDPR
Il Regolamento Europeo per il trattamento dei dati non prevede una disciplina specifica per il concorso a premi.
Non abbiamo dubbi in merito alla profilazione degli utenti che si iscrivono e all’utilizzo dei dati per mandare comunicazione di marketing perché non cambia nulla cambia rispetto agli altri casi; ma potrebbero sorgere scrupoli in merito alla necessità di chiedere il consenso anche per partecipare al concorso.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico stabilisce che è necessario un consenso per la profilazione e un consenso separato per la partecipazione al concorso.
Se lanciamo un concorso e chiediamo i dati solo ai fini dell’estrazione, l’informativa privacy non è sufficiente: è necessaria comunque anche l’acquisizione del consenso.
In pratica:
- stabiliamo a priori le finalità del trattamento dati;
- chiediamo un consenso granulare, quindi diviso per ciascuna finalità,
- raccogliamo il consenso,
- conserviamo il consenso acquisito,
- rendiamo accessibili i dati ai partecipanti al concorso, affinché li possano cancellare o modificare in qualsiasi momento.
Come ovviare al requisito per cui il consenso deve essere libero anche per trattare i dati ai fini della partecipazione al concorso?
Non possiamo pre-flaggare il consenso, ma possiamo inserire la dicitura per cui se l’utente non consente al trattamento dati ai fini dell’estrazione, non potrà partecipare al concorso.
Le sanzioni amministrative previste per i concorsi e le estrazioni a premi
Il MISE effettua controlli a campione o su segnalazione per verificare che tutte le procedure siano corrette.
Cosa può contestare il Ministero?
- il mancato rispetto del D.P.R. 430,
- le tecniche di concorrenza sleale,
- la violazione del divieto di promozione di alcuni prodotti come il tabacco.
Qualora venga violato il Monopolio di Stato, il controllo passa all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il procedimento inizia con l’invio della comunicazione della presunta violazione a mezzo raccomandata inviata all’impresa e alle eventuali associate promotrici del concorso.
Le imprese soggette al controllo hanno 15 giorni di tempo per inviare le controdeduzioni.
Se la violazione viene accertata, il MISE emette un decreto in cui stabilisce che le imprese debbano bloccare subito il concorso, se ancora in atto, oppure stabilisce che la manifestazione a premi è vietata, se già conclusa.
La sanzione per manifestazione a premio vietata:
“va da una a tre volte l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul montepremi e comunque non inferiore a € 2.582.28. Qualora l’operazione a premio venga continuata dall’impresa nonostante la notifica del provvedimento interdittivo, la sanzione predetta è raddoppiata”.
Le sanzioni vanno da un minimo di 1.000 € fino ad un massimo di 500.000 €.
Attenzione: anche i soggetti che hanno contribuito a distribuire il materiale del concorso saranno sanzionati.
Alla sanzione principale va aggiunta quella accessoria: la pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento sanzionatorio.
Quanto costa organizzare un concorso a premi?
I costi che derivano dall’assistenza legale non subiscono variazioni incisive in base alla tipologia di concorso, ovvero se rientra o meno nella normativa. L’avvocato deve redigere qualche atto in più nel caso in cui i concorsi debbano seguire l’iter – complesso -, previsto dal D.P.R. 430.
La differenza deriva dai costi accessori:
- il software per l’estrazione con relativa perizia, sempre che si tratti di concorso sul web,
- l’eventuale software di mirroring con eventuale perizia per i contest online,
- le landing page per raccogliere i dati a norma di GDPR,
- la fidejussione bancaria per la cauzione,
- il notaio.
Queste voci fanno lievitare i costi di almeno 4 volte rispetto a quelli legali.
In che modo possiamo evitare investimenti troppo elevati?
Con i concorsi esclusi dalla normativa, come ad esempio quelli artistici che prevedono premi di riconoscimento.
Come organizzare un concorso a premi?
La legge non impone all’impresa che vuole organizzare un concorso a premi la consulenza di un professionista specializzato in concorsi.
Però. La normativa è molto complessa e la redazione del regolamento non è semplice.
Anche per organizzare un concorso che non rientra nella normativa dobbiamo redigere un regolamento che rispetti i requisiti di legge, raccogliere i dati in modo conforme al GDPR, promuovere il contest in linea con i principi del Codice del Consumo.
Non possiamo improvvisare l’organizzazione di un concorso a premi perché rischiamo sanzioni e mettiamo in pericolo la brand reputation.
Siamo avvocati specializzati in contest online, ecco cosa possiamo fare per te:
- offrire una consulenza in merito a ciò che hai già predisposto per la tua manifestazione a premi, per verificare se ci sono criticità legali;
- organizzare la tua operazione a premi e seguire regole diverse rispetto al concorso;
- pensare a tutta la burocrazia per il tuo concorso, così ti concentri sulla strategia;
- progettare un freebie che non sia a rischio di sanzioni.
Se non sai cosa ti serve, mandaci una mail e rispondiamo entro 24 ore.