Il contratto realizzazione sito web è l’accordo formale attraverso cui una web agency, un freelance o on web designer si impegna a creare il sito internet per un cliente.
Si arriva a stipulare il contratto dopo che nelle trattative si sono definite le aspettative e le esigenze del committente, e l’esecutore ha ben chiaro cosa deve fare.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
- 1 Contratto realizzazione sito web: inquadramento giuridico
- 2 Contratto realizzazione sito web: caratteristiche peculiari
- 3 Cosa prevede il contratto realizzazione sito web: check-list
- 4 Contratto realizzazione sito web modello standard: perché non è corretto?
- 5 Conclusioni: come redigere un contratto realizzazione sito web?
Contratto realizzazione sito web: inquadramento giuridico
Il contratto di sviluppo sito web rientra nella macro-categoria del contratto di realizzazione d’opera. Sarà un contratto di appalto se la parte che esegue il servizio è una web agency, sarà un contratto d’opera se lo sviluppatore del sito è un freelance.
Quindi:
- non c’è rapporto di lavoro subordinato fra le parti;
- il committente è tenuto a pagare un corrispettivo con modalità definite nel contratto;
- l’obbligazione può essere di mezzo o di risultato.
Contratto realizzazione sito web: caratteristiche peculiari
Innanzitutto bisogna chiarire il fatto che quando si arriva a stipulare il contratto di creazione sito web deve essere già chiaro cosa vuole il cliente:
- sito vetrina
- e-commerce
- blog
Il contratto serve a legalizzare obblighi e diritti di entrambe le parti. Ma la fase della trattativa che sfocia nel preventivo è fondamentale per la definizione del prezzo e del modus operandi.
Infatti molte clausole presenti nel preventivo verranno ripetute nel contratto. Però il preventivo non ha lo stesso valore legale del contratto, perché il preventivo, anche se viene firmato, non obbliga le parti.
In caso di controversia il giudice prenderà in considerazione solo il contratto.
Guarda il video
Oggetto del contratto: solo sviluppo o anche manutenzione?
Il web designer progetta il sito, poi c’è il web developer che sviluppa il sito.
Il webmaster si dovrebbe occupare del sito una volta che è stato messo on-line. Quindi degli aggiornamenti, del back-up, della scelta e del rinnovo dell’hosting, ed eventuali problematiche relative al funzionamento.
Di fatto poi succede che viene fatto un unico contratto sito web con l’agenzia o con il freelance che include tutti i servizi.
Le clausole contrattuali devono essere tanto più dettagliate quanto è complesso il sito web da realizzare: un discorso è creare un sito puramente informativo, tutt’altra cosa è creare un sito e-commerce, dove sono previste anche metodiche di pagamento, acquisizione dati dei clienti, form di contatto.
L’oggetto del contratto cambia notevolmente negli uni e negli altri casi, ma anche le relative responsabilità.
Inoltre se è previsto solo lo sviluppo del sito è opportuno comunque prevedere una successiva fase di collaudo in cui sono previste limitate modifiche, aggiornamenti e miglioramenti.
Se ci si è accordati anche per la manutenzione del sito, bisogna specificare cosa si intende:
- solo back-up e aggiornamenti plugin;
- aggiornamento delle pagine a livello di testi e immagini;
- aggiunta di pagine
Se poi è prevista una struttura basata sulla SEO, allora bisogna integrare il contratto con quello di consulenza seo.
“Gli avvocati di Legal for Digital hanno capito al volo le mie esigenze per propormi un contratto adatto a me. Siamo riusciti a fare tutto in poco tempo e rispetto ad altri studi con cui mi sono confrontato i prezzi sono ottimi!”
Filippo Varagnolo
Web e visual designer freelance
Clausule contrattuali e GDPR
Il contratto realizzazione sito web prevede che una volta terminato il servizio il sito web sia pronto ad andare on-line e sia a norma di legge.
A questo proposito devono essere previste clausole dettagliate in merito a tutti gli adempimenti a carico dello sviluppatore del sito, che coinvolgono l’adeguamento al GDPR:
- informativa per la privacy
- banner dei cookie
- form contatti
- pagine di check-out se il sito è un e-commerce
- se poi lo sviluppatore del sito si occupa anche della manutenzione e del back-up anche il sistema di back-up scelto deve essere a norma di legge
Qui bisogna distinguere nettamente quali sono le responsabilità del cliente e del web master:
Da un lato per creare un’informativa estesa a norma e il banner dei cookie corretto, il cliente è tenuto a dare al webmaster tutte le informazioni necessarie relative ai cookie che saranno installati sul sito. Oltre a quelle relative al DPO se c’è, e i link alle informative di siti terzi che trattano i dati dei navigatori.
D’altro lato deve essere prevista l’esenzione di responsabilità dello sviluppatore del sito in merito alle conoscenze legali del GDPR.
Quindi è opportuno che il cliente proprietario del sito si rivolga ad un legale specializzato per farsi redigere la privacy policy e il contenuto del banner.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati degli utenti da parte del webmaster, nel caso in cui è prevista da contratto anche della manutenzione del sito, deve essere aggiunta la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati.
Ascolta il podcast
Obbligazione delle parti: cooperazione
Se è vero che il fornitore del servizio è tenuto a realizzare un sito web che risponde alle esigenze del cliente, è anche vero che il cliente ha responsabilità altrettanto rilevanti per quanto riguarda il materiale.
Il cliente sarà tenuto ad essere molto chiaro nel descrivere ciò che vuole. Bisogna arrivare all’accordo contrattuale con già un progetto definito, e porre un limite alle modifiche che potrà richiedere in corso d’opera.
Inoltre il committente è tenuto a fornire al web designer tutto il materiale necessario alla realizzazione del sito: contenuti testuali, creatività, di una qualità e quantità tali da permettere al web master di lavorare solo all’adattamento per il sito web.
A questo proposito è opportuno precisare, attraverso una clausola di esenzione di responsabilità, che il webmaster non è responsabile per i contenuti prodotti dal cliente coperti da copyright.
Prassi dell’oscuramento del sito se il cliente non salda il prezzo
Quando c’è una controversia con il cliente per cui quest’ultimo non salda il prezzo alla fine dei lavori, c’è la prassi da parte dello sviluppatore di oscurare il sito.
Non è questa la sede per giudicare se è eticamente giusto o sbagliato. Ma legalmente si rischia di dover risarcire il danno al cliente oltre a non essere pagati.
Come evitare questo rischio?
Includendo nel contratto la relativa clausola: il fornitore del servizio oscurerà il sito se il committente non salderà il prezzo alla fine del lavoro o entro una certa data.
Proprietà intellettuale
Si fa riferimento alla struttura del sito, non al CMS su cui il webmaster non vanta alcun diritto di proprietà, e su cui verrà trasferito il diritto di utilizzo.
Gli accordi possono prevedere che il webmaster ceda definitivamente i diritti patrimoniali della struttura del sito, oppure può prevedere che venga ceduta solo la visualizzazione e l’operatività del sito, mantenendo egli stesso i diritti di sfruttamento economico del sito web.
Corso Online Contratti di digital marketing
28 lezioni di teoria e pratica
Cosa imparerai?
- Come gestire i rapporti contrattuali con i clienti
- Gestione degli exit legali come i vari tipi di recesso
- Elementi indispensabili di un contratto di digital marketing
- Prevenzione di controversie legali con i clienti
- Strategia legale di organizzazione del contratto
Cosa prevede il contratto realizzazione sito web: check-list
Ogni contratto di sviluppo sito web è diverso, ma questi sono gli elementi che non possono mancare:
- i dati identificativi dei contraenti ;
- tipo di sito che si andrà a sviluppare e di quante pagine sarà;
- gli obblighi del cliente anche in relazione all’eventuale consegna del materiale come foto, video o testi per il sito;
- i tempi di sviluppo e di approvazione del mockup del sito da sviluppare;
- i tempi per la messa on-line del sito e dell’eventuale attività di aggiornamento e backup;
- previsione di un periodo di collaudo come per il contratto di sviluppo software per dar modo al cliente di verificare il corretto funzionamento del sito;
- i tuoi obblighi in tema di attività da svolgere e tempistiche entro le quali saranno svolte le varie attività;
- gli obblighi e le responsabilità in tema di acquisto del dominio o dell’hosting provider. In particolare suddividere le responsabilità dell’hosting provider per problemi relativi al funzionamento del sito, rispetto alle responsabilità del webmaster per la corretta manutenzione del sito;
- l’ammontare e i termini di pagamento per la realizzazione del sito. Precisare l’ammontare del corrispettivo che sarà distinto dalle spese per pagare l’hosting, eventuali plugin e software di terze parti. Si deve inoltre chiarire che i pagamenti una tantum e gli abbonamenti, sono a carico del cliente;
- l’eventuale recesso riconosciuto al cliente ed eventuali tempistiche entro o dopo le quali è possibile recedere dal contratto;
- i mezzi di comunicazione scritta per lo scambio delle informazioni con il cliente come mail o applicazioni di messaggistica istantanea;
- l’eventuale risoluzione del contratto per il caso di cliente inadempiente;
- l’obbligo di consegna da parte del web designer delle password e delle credenziali di accesso al CMS;
- l’obbligo di riservatezza per le informazioni scambiate con il cliente: in particolare l’obbligo a carico del webmaster di mantenere segrete le credenziali di accesso al back-end del sito.
- la possibilità di avvalersi di collaboratori esterni per tutto o parte del lavoro da svolgere;
- le specifiche relative al trasferimento del diritto di sfruttamento del sito: template, grafica, struttura, saranno dati in esclusiva oppure no;
- specifici esoneri di responsabilità in relazione alle normative ad esempio sul commercio elettronico, codice del consumo o Gdpr;
- la limitazione del valore per eventuali cause legali. Si specifica che in caso di colpa del fornitore del servizio, l’esborso economico sarà limitato al valore del contratto;
- la possibilità di oscurare il sito web se il cliente non salda il prezzo;
- l’informativa per il Gdpr;
- il foro per le eventuali cause;
Guida GDPR
GDPR senza segreti – Dai uno sguardo, clicca sull’immagine per l’anteprima della tua nuova guida legale
Contratto realizzazione sito web modello standard: perché non è corretto?
Un format di contratto per web designer che trovi su internet può rispondere all’esigenza di prevedere quelle clausole che gli consentono di essere a norma di legge, ma non può rispondere alla necessità di tutelare le parti nel rapporto contrattuale specifico.
Un fac-simile di contratto infatti per definizione è generico e inserisce al suo interno tutte le clausole possibili, proprio perché deve andare bene a tutti.
Ma poi quel fac-simile va adattato alle situazioni specifiche del caso concreto, e per fare questa operazione ci vogliono conoscenze legali, digitali, e di GDPR che le parti del contratto non hanno.
Conclusioni: come redigere un contratto realizzazione sito web?
Un’agenzia o un freelance possono rivolgersi ad un legale specializzato nel digitale, che stipulerà un modello di contratto creazione sito web che sia adatto al loro processo lavorativo.
Poi il contratto verrà personalizzato in funzione degli accordi con il cliente specifico, ma avendo la certezza di avere un documento a norma di legge e che tutela entrambe le parti.
Un bravo avvocato specializzato in contratti per il web stipulerà un contratto inattaccabile legalmente, ma descriverà i servizi in modo chiaro, trasparente e comprensibile alla lettura per l’utente medio non specializzato nel linguaggio digitale.